Premessa
Inauguriamo con questo post una nuova categoria di scritti, che abbiamo scelto di denominare “Dire il diritto”.
Il diritto è una narrazione fatta di parole e il “dire” è addirittura incorporato nella giurisdizione (iurisdictio, dire il diritto) e nel verdetto (vere dictum, detto con verità) che ne è il prodotto tipico.
Vogliamo ricordare decisioni di ieri e di oggi che hanno incarnato al meglio questa funzione della giurisdizione.
Nella nostra opinione il meglio, allorché si parli di diritto applicato, si ha quando il giudice operi all’insegna del garantismo penale.
Attribuiamo a quest’espressione il significato datole da Luigi Ferrajoli nel saggio “Cos’è il garantismo” (L. Ferrajoli, in Criminalia, 2014, pagg. 130 e ss., consultabile a questo link):
“Garantismo penale” e “diritto penale minimo” sono in effetti termini sinonimi, che designano un modello teorico e normativo di diritto penale in grado di razionalizzare e minimizzare la violenza dell’intervento punitivo vincolandolo – nella previsione legale dei reati, come nel loro accertamento giudiziario – a limiti rigidi imposti a tutela dei diritti della persona. Per quanto riguarda il reato, questi limiti altro non sono che le garanzie penali sostanziali: dal principio di stretta legalità o tassatività dei fatti punibili a quelli della loro offensività, materialità e colpevolezza. Per quanto riguarda il processo, essi corrispondono alle garanzie processuali e ordinamentali: il contraddittorio, la parità tra accusa e difesa, la separazione tra giudice e accusa, la presunzione di innocenza, l’onere accusatorio della prova, l’oralità e la pubblicità del giudizio, l’indipendenza interna ed esterna della magistratura e il principio del giudice naturale. Mentre le garanzie penali sono finalizzate alla minimizzazione dei reati, ossia alla massima riduzione di ciò che al potere legislativo è consentito punire, le garanzie processuali sono finalizzate alla minimizzazione del potere giudiziario, ossia alla massima riduzione dei suoi margini di arbitrio.
Esiste peraltro un nesso non solo tra diritto penale minimo e garantismo, ma anche tra diritto penale minimo, effettività e legittimazione del sistema penale.
Solo un diritto penale finalizzato unicamente alla tutela di beni primari e di diritti fondamentali può infatti assicurare, insieme alla certezza e alle altre garanzie penali, anche l’efficienza della giurisdizione contro le forme, sempre più potenti e minacciose, della criminalità organizzata. E solo un diritto processuale garantista, basato sulla parità tra accusa e difesa e sulla riduzione della custodia cautelare, può offrire un fondamento credibile all’indipendenza della magistratura e al suo ruolo di controllo sulle illegalità dei pubblici poteri, al di là della legittimazione, sempre impropria e precaria, del consenso della pubblica opinione. Difesa sociale e garantismo, tutela di beni primari e garanzia dei diritti degli indagati e poi dei condannati, si configurano perciò come i due scopi non solo essenziali ma tra loro connessi che legittimano la potestà punitiva. Il diritto penale minimo ne risulta caratterizzato come la legge del più debole, che nel momento del reato è la parte offesa, in quello del processo è l’imputato e in quello della pena è il condannato”.
Decisione annotata
Premesse queste coordinate, iniziamo questo viaggio ricordando una ormai risalente decisione delle Sezioni unite penali della Suprema Corte, SU, sentenza n. 45276/2003, 30 ottobre/24 novembre 2003.
…Vicenda giudiziaria sottostante al ricorso
Tale provvedimento costituì l’atto conclusivo della complessa vicenda giudiziaria che ebbe ad oggetto l’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, direttore della rivista OP (Osservatore politico), avvenuto a Roma il 20 marzo 1979.
Secondo l’ipotesi accusatoria, “l’omicidio sarebbe stato ideato e deciso, per la tutela della sua posizione politica messa in pericolo dall’attività giornalistica di Pecorelli, da Giulio Andreotti (Presidente del Consiglio dei Ministri) il quale, attraverso Claudio Vitalone (PM presso la Procura della Repubblica di Roma), avrebbe chiesto ai cugini Ignazio e Nino Salvo (uomini d’onore di “Cosa nostra”, della famiglia di Salemi, in rapporti privilegiati con Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti) l’eliminazione del giornalista. I Salvo si sarebbero rivolti a Stefano Bontade (capo mandamento della famiglia di S. Maria del Gesù o della Guadagna e membro della “commissione provinciale” fino alla sua uccisione nel 1981, che disponeva a Roma di una “decina” guidata da Angelo Cosentino, in contatto con la delinquenza comune e con Giuseppe Calò durante la sua latitanza romana) ed a Gaetano Badalamenti (capo mandamento della famiglia di Cinisi e membro della “commissione provinciale” fino alla sua espulsione da “Cosa nostra” nel 1978). Questi, a loro volta, tramite Salvatore Inzerillo (capo mandamento della famiglia di Passo di Rigano o Boccadifalco e membro della “commissione provinciale” fino alla sua uccisione nel 1981) e Giuseppe Calò (capo mandamento della famiglia di Porta Nuova, di cui faceva parte anche Tommaso Buscetta, e membro della “commissione provinciale”), che aveva conoscenze nell’ambiente della banda della Magliana e frequentava Danilo Abbruciati e Franco Giuseppucci, avrebbero incaricato costoro di organizzare l’esecuzione materiale del delitto. L’omicidio sarebbe stato infine eseguito da Massimo Carminati, personaggio legato alla destra eversiva romana e all’ambiente della banda della Magliana, e da Angelo La Barbera (uomo d’onore della famiglia mafiosa facente capo ad Inzerillo e sottocapo di Salvatore Buscemi, succeduto all’Inzerillo dopo la sua morte nel 1981)“.
Per ciò che qui interessa, la Corte di assise di Perugia assolse Giulio Andreotti dall’imputazione di concorso nell’omicidio per non avere commesso il fatto.
L’esito assolutorio fu sconfessato dalla Corte di assise di appello di Perugia che ritenne Andreotti responsabile del delitto contestatogli e lo condannò alla pena di 24 anni di reclusione.
Seguì il ricorso per cassazione dell’interessato, accolto dalle Sezioni unite che annullarono senza rinvio la sentenza di secondo grado, rendendo in tal modo definitiva la sua assoluzione.
…Argomentazioni in diritto
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, in questa sede rilevano le argomentazioni spese dal collegio nomofilattico per delimitare l’ambito del controllo consentito al giudice di legittimità ove siano stati dedotti vizi attinenti alla formazione della prova e ad alla sua valutazione (o omessa valutazione) e, di seguito, per evidenziare il disallineamento della sentenza impugnata rispetto alle regole che governano il potere decisorio giudiziario.
La sentenza in esame è da questo punto di vista una miniera preziosa.
Ecco i passaggi decisivi (i neretti sono di chi scrive):
“ai fini della rilevabilità del vizio di prova omessa decisiva, la Corte di cassazione [può e deve] fare riferimento, come tertium comparationis per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche (non certo ai motivi d’appello dell’imputato, carente d’interesse all’impugnazione, perciò inesistenti) alle memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel contestare il gravame del PM, abbia prospettato al giudice d’appello l’avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell’economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate ed utilizzate per fondare la decisione assolutoria. La mancata risposta dei giudici d’appello alle prospettazioni della difesa circa la portata di decisive risultanze probatorie inficerebbe la completezza e la coerenza logica della sentenza di condanna e, a causa della negativa verifica di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la renderebbe suscettibile di annullamento. La Corte di cassazione, dunque, senza necessità di accedere agli atti d’istruzione probatoria, prendendo in esame ancora una volta il testo della sentenza impugnata e confrontandola con quella di primo grado e con gli apporti difensivi nel giudizio d’appello, è chiamata a saggiarne la tenuta, sia “informativa” che “logico-argomentativa“. S’intende ribadire che compito del giudice di legittimità non è, e non può essere, quello di accedere agli atti – come vorrebbe il ricorrente per apprezzare il significato, che si asserisce decisivo, di una prova acquisita – ma quello di verificare se una prova, in tesi decisiva, richiesta (se ci si duole della mancata assunzione) o assunta (se ci si duole della mancata valutazione) sia effettivamente tale, e se quindi l’omissione denunciata sia idonea a inficiare la decisione di merito”;
“Le censure difensive, attinenti sia alla violazione della regola di valutazione probatoria di cui all’art. 192.3 c.p.p. che alla manifesta illogicità della motivazione, quanto all’affermato concorso morale dell’imputato nella veste di mandante dell’omicidio, si articolano sul duplice versante dell’inattendibilità intrinseca e dell’inesistenza di obiettivi e individualizzanti riscontri esterni della chiamata in reità de relato del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, fonte di prova privilegiata e cardine dell’accusa“;
“la Corte di assise d’appello ha apoditticamente qualificato come “indizio”, secondo la tradizionale ed ormai ripudiata teoria del “cui prodest”, la generica ed equivoca individuazione di un’area di “interesse” all’eliminazione del giornalista, facente capo ad Andreotti. Situazione, questa, che, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato quale mandante dell’omicidio, potrebbe al più definirsi una mera ragione di sospetto, una supposizione o un argomento congetturale, tenuto conto altresì dell’incerta prova circa l’esclusività o la molteplicità dei moventi e dell’impossibilità di risalire al mandante attraverso l’identificazione delle persone degli esecutori materiali e dei legami di costoro con il mandante o con gli intermediari dello stesso“;
“Che manchi del tutto la prova del mandato omicidiario, riguardo all’individuazione della concreta condotta concorsuale di Andreotti, è altresì fatto palese dalla consapevole e conclamata resa dei giudici d’appello di fronte alla molteplicità delle ipotesi fattuali astrattamente configurabili: dal conferimento “esplicito” del mandato omicidiario a quello per acta concludentia, dalla “approvazione successiva” al “consenso tacito“.
…Sintesi dei principi di diritto
- Il testo delle decisioni giudiziarie deve essere fedele al processo.
- Spetta al giudice di legittimità verificare se tale obbligo sia stato rispettato.
- Gli spetta ancora di verificare se ciò che il giudice di merito qualifica come prova sia davvero tale.
Note di commento
La decisione Andreotti delle Sezioni unite penali del 2003 mise a fuoco un principio la cui importanza, decisiva per la soluzione della vicenda giudiziaria sottostante, andava ben oltre il caso specifico.
Il testo è un perno essenziale per rendere possibile la controllabilità della decisione che in esso si esprime la quale, a sua volta, è un requisito indefettibile di una giurisdizione conforme allo Stato di diritto.
Per essere pari al suo scopo, il testo deve essere autosufficiente e quindi contenere tutto quello che serve per comprenderne la portata, coerente e quindi privo di contraddizioni interne che ne inficino la razionalità, e soprattutto fedele al processo di cui è l’atto finale e quindi conforme alla conoscenza complessiva che il processo ha prodotto ed estraneo a ciò che non ne ha fatto parte.
Se questo è lo standard da rispettare, ne consegue che il testo che non vi si adegui è infedele.
La fenomenologia concreta dell’odierno processo penale, e delle indagini che lo precedono e lo conformano, offre plurimi esempi di infedeltà.
Si è propensi a considerare tali:
- le indagini esplicitamente finalizzate a dare risposte alle comunità e alle vittime ed a lasciare ai posteri modelli predittivi ed organizzativi a fronte di emergenze in grado di mettere a rischio o ledere l’incolumità pubblica: si pensi all’inchiesta condotta dalla Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia da Covid-19 nel territorio di sua competenza che pretendeva di sindacare atti e attività di chiara spettanza politica e che si avvalse della collaborazione di un noto esperto il quale arrivò a stimare fino all’unità le migliaia di vittime che si sarebbero potute salvare se solo le autorità pubbliche avessero fatto quello che egli riteneva dovesse essere fatto;
- le imputazioni consistenti in una mera elencazione di elementi conoscitivi che, di fatto, delegano al giudicante l’identificazione del fatto reato;
- l’uso (e l’abuso) di formule che dovrebbero riassumere il senso comune e la regola che ne deriva, con la pretesa strabiliante che, enunciata la regola, non sia poi necessario verificare se sia stata violata;
- il ricorso, allorché si affronti il tema del nesso causale tra condotta ed evento, a formule descrittive della prima che sono nient’altro che estrapolazioni concettuali e metaforiche impossibili da afferrare e connettere a fenomeni reali e misurabili: si pensi, in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, all’evento che, nei termini configurati dall’attuale giurisprudenza di legittimità, consisterebbe nella conservazione e/o nel rafforzamento dell’associazione stessa; chi, munito di onestà intellettuale, può dirsi in grado di identificare con certezza eventi del genere?
Altri e numerosi esempi si possono fare, desunti da decisioni recenti della Suprema Corte che hanno censurato ricostruzioni del fatto che hanno “optato per un modello di ricostruzione del fatto penalmente rilevante condotto secondo un approccio metodologico di stampo storiografico”, ma anche “motivazioni caratterizzate da «elefantiasi» o «macroscopicamente sovrabbondanti» tali da tradire “la funzione euristica della motivazione, disattende precise indicazioni di plurime norme processuali” e dimenticare “il «virtuoso paradigma della chiarezza e concisione» [il quale] impone, infatti, di discutere «ove occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni problematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità».
Ognuna di queste prassi implica la violazione dell’obbligo di fedeltà del testo.
Il processo, per dirla con le parole di Satta, resta un mistero e di questo mistero molti approfittano per proporne e attuarne versioni disarmanti.
