In tema di riunione o separazione dei processi si ricorda che i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione, da ultimo cassazione sezione 7 ordinanza numero 36101/2025.
Sul punto è consolidato l’indirizzo interpretativo secondo cui «i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione» (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, Di Martino, Rv. 265088 – 01).
La difesa ricorrente non si è evidentemente confrontata con tale indirizzo, che avrebbe comunque reso inammissibile – anche in ipotesi di effettiva violazione dell’art. 17 del codice di rito, peraltro non adeguatamente illustrata in ricorso – l’impugnazione avverso l’ordinanza in epigrafe (tra le altre, Sez. 3, n. 39952 del 03/10/2006, Boscaneanu ed altri, Rv. 235496; Sez. 4, n. 676/04 del 06/11/2003, Provenzano, Rv. 227345).
