Udienza camerale e mancata traduzione imputato detenuto: conseguenze (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 37738 depositata il 19 novembre ha ribadito (parere difforme della Procura generale) che la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.

La suprema Corte ha richiamato il precedente della sezione 4 sentenza numero 51517/2013: la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello dell’imputato sottoposto a misura cautelare detentiva determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza solo nell’ipotesi in cui il detenuto abbia formulato espressa richiesta di comparire all’udienza.

Infine, le Sezioni Unite sentenza 35399 del 01-10-2010:

Anche nel giudizio camerale d’appello, l’imputato soggetto a misure restrittive ben potrà rivolgersi al giudice competente per chiedere l’autorizzazione a recarsi in udienza o l’accompagnamento o la traduzione, ma se ciò non abbia fatto o se il giudice competente non abbia accolto la richiesta, il giudice d’appello che procede – sempre che gli sia comunque pervenuta a tempo la manifestazione di volontà dell’imputato di essere presente – non può comunque celebrare l’udienza ma deve disporre la traduzione.

Ricordiamo che, il diritto dell’imputato a partecipare alle procedure camerali disciplinate dall’art. 127 cod. proc. pen. è espressione di una posizione giuridica fondamentale.

Ne deriva che la mancata traduzione in udienza o comunque la mancata possibilità di presenziare all’udienza da parte dell’interessato, qualora lo avesse richiesto, eventualmente attraverso la modalità della videoconferenza, determina una nullità assoluta ed insanabile: https://terzultimafermata.blog/2022/11/26/imputato-detenuto-che-chiede-di-partecipare-alludienza-camerale-la-mancata-traduzione-genera-una-nullita-assoluta-e-insanabile/