Riconoscimento interno di sentenza emessa da uno Stato dell’Unione europea: non necessaria la sua traduzione in italiano, sufficiente quella del relativo certificato (redazione)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 35790/2025, 30/31 ottobre 2025, ha chiarito che la traduzione della sentenza straniera della quale si chiede il riconoscimento non è requisito per lo stesso, posto che l’art. 12, comma 1, d.l.gs. n. 161/2010 prevede la traduzione del certificato di cui all’art. 2, lett. n), medesimo d.lgs., ma non della sentenza.

L’accoglimento della richiesta di traduzione della sentenza da riconoscere (o di parte di essa) rappresenta una mera facoltà per la Corte di appello ai sensi dell’art. 12, comma 3, stesso d.lgs.

I giudici di appello hanno, inoltre, precisato che nella specie non vi era alcuna ragione di disporre la traduzione della predetta sentenza, in quanto i dati presenti nel certificato di cui all’art. 2, lett. n), forniscono tutti gli elementi necessari per valutare i presupposti del riconoscimento.

Il ricorrente, peraltro, non ha indicato, se non in termini puramente generici, per quale ragione i dati risultanti dal certificato siano inidonei a consentire di valutare i presupposti del riconoscimento.

Nel caso di specie, del resto, il riconoscimento della sentenza è stato operato non in base alla disciplina generale dettata dal codice di rito in materia di cooperazione internazionale (art. 730, cod. proc. pen.), ma in base alla disciplina speciale dettata dal diritto dell’Unione, recepita del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, e fondata sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali nello spazio giuridico europeo.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 33545 del 09/10/2025, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ha affermato che, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione nello Stato di una sentenza di condanna emessa da altro Stato aderente all’Unione europea, non è necessaria la sua traduzione, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 07/09/2010, n. 161, che ha dato esecuzione alla decisione quadro 909/2008/GAI, la mera traduzione del certificato, salvo che nel caso in cui lo stesso sia incompleto, difforme dalla sentenza o il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull’esecuzione della pena, posto che tale disposizione ha natura di norma speciale e, pertanto, prevalente su quelle di cui agli artt. 730 e 731, cod. proc. pen.