Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 37044/2025, 28 ottobre/13 novembre 2025, ha ricordato che la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.
Questa sua duplice valenza non comporta violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (tra le tante, Sez. 4, sentenza n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267).
