Accade ancora.
Il tribunale di Milano ha richiamato una datata cassazione per escludere la liquidazione al difensore d’ufficio delle spese sostenute per il tentativo di recupero del credito professionale.
Il tribunale meneghino ha rilevato che non esiste disposizione che preveda la rifusione di spese e onorari riferiti a tale procedura, che non si trattava di spese comprese nell’elenco di quelle necessarie per la difesa, che l’attività era stata esercitata nell’interesse proprio del difensore e non dell’assistito, che l’onore di procedere al tentativo di recupero competeva a ogni difensore e l’assunzione del corrispondente rischio di insolvenza non era aggravio peculiare, mente l’esenzione da bolli e imposte attenuava l’entità del rischio.
La Cassazione civile sezione 2 con l’ordinanza numero 30483 depositata il 19 novembre 2025 ha ricordato che il difensore d’ufficio ha diritto al compenso anche per le procedure esecutive eseguite, nonostante non siano andate a buon fine.
La cassazione sul punto è granitica ma evidentemente per alcuni non è così.
Il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.
Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27854 del 20/12/2011 (Rv. 620470 – 01)
Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, impone al difensore nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen., di esperire le procedure per il recupero del credito nei
confronti di chi ha beneficiato della prestazione professionale.
Per questo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che allorquando la procedura di recupero del credito non si concluda positivamente, il difensore ha diritto ad ottenere dallo Stato il pagamento non solo degli onorari relativi alla difesa d’ufficio, ma anche delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, non andate a buon fine. Il ricorso è manifestamente fondato alla luce del principio, che risulta maggioritario nella giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione, secondo cui il difensore d’ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (Cass. pen., sez. 4^, n. 27473 del 2009; Cass. pen., sez. 4^, n. 1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4^, n. 26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4^, n. 36921 del 2007; Cass. pen., sez. 4^, 37406 del 2007).
Tale orientamento maggioritario appare preferibile a quello, recepito dal giudice dell’opposizione, che esclude il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito (Cass. pen., sez. 4^, n. 14441 del 2006; Cass. pen., sez. 4^, n. 46471 del 2007), in quanto appare coerente con la lettera dell’art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d’ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione.
