Abbreviato secco e rigetto richiesta di interrogatorio formulata successivamente all’ammissione del rito: cosa deve fare l’avvocato per coltivare la nullità (Riccardo Radi)

La difesa può richiedere l’interrogatorio dell’imputato dopo l’ammissione del giudizio abbreviato secco?

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 26351/2025 ha ricordato che esistono due orientamenti e nel caso esaminato ha osservato che la Corte di appello ha aderito a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta di interrogatorio successiva all’ammissione dell’imputato all’abbreviato secco è incompatibile con la scelta del rito.

E’ stato infatti osservato che in tema di giudizio abbreviato, la natura atipica del rito, mirato alla deflazione della pendenza giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impone di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dall’imputato al GUP ai sensi dell’art.421 secondo comma cod.proc.pen.

Alla stregua di tale principio, e rigettando il ricorso avverso l’ordinanza reiettiva emessa dal giudice dell’udienza preliminare, la Suprema Corte ha peraltro rilevato come l’applicazione del citato secondo comma dell’art.421 cod.proc.pen. comporterebbe il richiamo alle disposizioni in tema di esame testimoniale ex art.498 e 499 cod.proc.pen., incompatibili con il giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 6821 del 19/05/2000, Pandolfo, Rv. 216539 – 01).

Tuttavia, ricordiamo l’altro orientamento maggioritario secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, é affetta da nullità a regime intermedio, in quanto tale deducibile ai sensi dell’art. 182, comma secondo cod. proc. pen., l’ordinanza con la quale il G.i.P., dopo avere accolto la richiesta dell’imputato di rito abbreviato, non subordinata a integrazione probatoria, rigetti la sua richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio. (Sez. 6, n. 8363 del 22/01/2007, Pedatella, Rv. 235731 – 01)

E tuttavia questa decisione precisa che, anche se il Giudice ha erroneamente respinto la richiesta dell’imputato di essere interrogato, affermando che nel giudizio abbreviato non sarebbe ammissibile l’interrogatorio, in contrasto con la prevalente giurisprudenza, detta nullità deve essere qualificata come di ordine generale e a regime intermedio.

Nel caso in cui l’imputato sia presente in udienza insieme col difensore, la nullità deve essere eccepita immediatamente dopo il suo compimento, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2.

Il rigetto della richiesta di rendere interrogatorio, formulata dall’imputato ammesso al rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita, dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento. (Sez. 3, n. 47108 del 02/10/2013, Calarese, Rv. 257859 – 01; Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, dep. 2015, F., Rv. 263660 – 01)

Nel caso in esame ciò non si è verificato, poiché dal verbale di udienza non risulta che la difesa abbia eccepito la nullità dell’ordinanza, e quindi la nullità è rimasta sanata in mancanza di tempestiva eccezione (Sez. 5^, n. 19103 del 10/03/2004, Pirro, Rv. 227755, in motivazione).