Violenza sessuale: secondo la cassazione il consenso deve essere libero, attuale e perdurante (Redazione)

Alle volte, quanto il legislatore recepisce è già diritto vivente, in tema di consenso e violenza sessuale segnaliamo che la Cassazione in due recentissime sentenze la numero 37173 del 14 novembre 2025 sezione 3 e con ordinanza numero 37170/2025 della sezione 7 ha ribadito la centralità del consenso quale elemento cardine dei reati contro la libertà sessuale.

La Suprema Corte con la sentenza numero 37173/2025 valorizza un principio oggi stabilmente acquisito: il consenso non è solo presupposto negativo della fattispecie, ma rappresenta la manifestazione irrinunciabile dell’autodeterminazione sessuale della persona, da intendersi come diritto fondamentale tutelato in via multilivello, dalla Costituzione alla normativa internazionale.

Nell’affrontare le censure difensive, la Cassazione ricostruisce con rigore i requisiti del consenso: esso deve essere libero, attuale, specifico rispetto all’atto sessuale e al soggetto agente, oltre che perdurante per l’intera durata dell’interazione.

Non può essere desunto da condotte precedenti o successive, né dall’inerzia della vittima.

Il consenso deve essere anche «libero» (posto che nella violenza per induzione il consenso esiste, ma non è libero) e «validamente» prestato (ossia in modo esplicito e senza ambiguità) in relazione al momento del compimento dell’atto stesso , sicché è irrilevante l’antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa, né la sua presenza può essere dedotta da circostanze estranee al perimetro del fatto, come dall’essersi la persona offesa fatta riaccompagnare a casa dall’agente o addirittura dai «costumi sessuali» della stessa.

Il consenso, come invocato dalla Corte di Strasburgo, non può desumersi implicitamente dall’assenza di reazione da parte della vittima.

Non infrequente è imbattersi in vittime di violenza sessuale (spesso di gruppo) che, durante i rapporti, rimangono inerti, quasi prive di coscienza e volontà, meccanismo che mima quello che, in natura, è la strategia della «preda» di fingersi morta per ingannare il predatore.

In questi casi, la Suprema Corte ha stabilito che «l’abbassamento delle difese da parte della vittima, che, temendo per la propria vita o incolumità fisica, finisce per accedere senza apparenti reazioni di contrasto alle violenze a suo danno, non vale in alcun modo ad elidere la violenza o ad alimentare dubbi circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo ai “rei”».

Inoltre, il consenso deve investire non solo l’an dell’atto sessuale ma anche il «tipo» di atto sessuale da compiere e deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, potendosi la revoca del consenso intervenuta «in itinere» desumere da fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà.

È inoltre necessario che il consenso riguardi la specifica persona che quell’atto compie, elemento di particolare rilevanza soprattutto quando si discetti di violenza sessuale «di gruppo».

Mentre, con l’ordinanza numero 37170/2025 della sezione 7 si sottolinea che va peraltro rammentato che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente della Suprema Corte, la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, De Souza, Rv. 282834 – 02; Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, Rv. 272074 – 01; Sez. 3, n. 17210 del 10/03/2011, Rv. 250141 – 01).

Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è infatti richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, De Souza, Rv. 282834 – 02, cit.; Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, Rv. 270500 – 01).