Udienza di discussione dell’abbreviato: non abnorme la decisione del giudice che destina l’udienza stessa all’integrazione del contraddittorio verso le parti offese per la presentazione della querela e la costituzione di parte civile (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 36045/2025, 30 ottobre/5 novembre 2025, ha escluso l’abnormità del provvedimento del GUP che, dopo avere ammesso il giudizio abbreviato e fissato l’udienza per la discussione, abbia deciso di destinare l’udienza stessa per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti offese, ai fini della presentazione della querela e della costituzione di parte civile.

Provvedimento impugnato

Il GUP, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato richiesto dagli imputati e aver fissato l’udienza per la discussione, in accoglimento dell’istanza proposta dai querelanti, ha revocato la precedente ordinanza e ha disposto che l’udienza indicata si svolga ai soli fini della integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno presentato la querela, rinviando la discussione ad una udienza successiva.

Ricorso per cassazione

I difensori degli imputati hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza e, deducendone l’abnormità, ne hanno chiesto l’annullamento.

I difensori hanno eccepito l’abnormità del provvedimento impugnato, in quanto il GUP, in assenza di una specifica previsione normativa, ha disposto la regressione del procedimento a una fase anteriore al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio e la costituzione delle parti offese.

Il giudice, dunque, avrebbe illegittimamente disposto la regressione del processo in assenza di nullità insanabili, che peraltro non ricorrerebbero nel caso di specie, e, in questo modo, avrebbe alterato la regolarità del corso del procedimento.

Decisione della Suprema Corte

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato.

I difensori hanno eccepito l’abnormità del provvedimento impugnato, in quanto il GUP, in assenza di una specifica previsione normativa, avrebbe illegittimamente disposto la regressione del procedimento a una fase anteriore, al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio e la costituzione di parte civile delle persone offese.

Dall’esame diretto degli atti processuali risulta che gli imputati, in seguito alla notifica del decreto penale di condanna emesso dal GIP, hanno proposto opposizione, chiedendo il giudizio abbreviato.

Il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, emesso dal GIP, non contempla le persone offese.

Il GUP all’udienza del 27 maggio 2025 ha accertato la rituale instaurazione del contraddittorio con gli imputati e, su richiesta dei loro difensori, ha rinviato per la discussione del giudizio abbreviato all’udienza del 17 settembre 2025.

Il GUP, inoltre, con il provvedimento impugnato, premesso di aver ricevuto la richiesta di integrazione del contraddittorio delle persone offese al fine di costituirsi parte civile, ha revocato la precedente ordinanza e ha disposto che l’udienza del 17 settembre 2025 si svolga

ai soli fini della integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno presentato la querela, rinviando la discussione ad una udienza successiva.

Il provvedimento impugnato non può essere ritenuto invalido, né tanto meno abnorme.

Con il provvedimento impugnato il GUP ha legittimamente accolto l’istanza di remissione in termini proposta dal difensore dei querelanti pretermessi, per costituirsi parte civile, e ha revocato «l’invito alla discussione», stabilendo che l’udienza già calendarizzata fosse destinata all’interlocuzione in ordine alla legittimazione dei querelanti a costituirsi parte civile.

Il GUP ha, dunque, fatto corretta applicazione della legge processuale, in quanto ha revocato la precedente ordinanza, al fine di sanare le nullità conseguenti all’omessa citazione delle persone offese e di consentire alle stesse l’eventuale costituzione di parte civile.

Il dovere per il giudice di porre rimedio alle nullità degli atti del procedimento, del resto, non sussiste solo per le nullità assolute, come sostengono i ricorrenti, ma per tutte le forme di nullità previste dal legislatore, ivi compresa quella conseguente all’omessa citazione in giudizio della persona offesa del reato e del querelante di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Nel caso di specie, peraltro, il termine per la costituzione di parte civile non era ancora decorso all’atto dell’adozione del provvedimento impugnato, in quanto non era stata dichiarata ancora l’apertura della discussione del giudizio abbreviato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen., purché antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 40923 del 30/05/2018, Rv. 273927-01, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, verificata la regolare costituzione delle parti e ammesso l’imputato al giudizio abbreviato condizionato, senza dichiarare l’apertura della discussione, aveva ammesso la costituzione della parte civile all’udienza successiva fissata per la convocazione dei periti; Sez. 2, n. 12608 del 18 febbraio 2015, Rv. 262774; Sez. 3, n. 35700 del 22 giugno 2010, Rv. 248487).

Il provvedimento impugnato, dunque, non può essere considerato abnorme, in quanto il GUP ha fatto uso legittimo del potere generale di revocare le ordinanze precedentemente adottate al fine di sanare le nullità medio tempore incorse, senza determinare alcuna stasi del procedimento, né regressione indebita.

Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.