Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 37047/2025, 28 ottobre/13 novembre 2025, ha chiarito, in tema di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti aggravata dalla causazione di un incidente stradale, che la nozione di tale incidente comprende quelle di investimento e di collisione tra autoveicoli ma non si esaurisce in esse.
L’incidente stradale, infatti, non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì comprende qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente.
La previsione dell’aggravante, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni psicofisiche nelle quali l’agente si pone alla guida; infatti, quel rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Rv. 253734; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Rv. 264419); essendo altresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell’aggravante, la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Rv. 256209; Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872), rimanendo quindi escluso dall’area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620).
