La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 37119/2025 ha esaminato la seguente questione: la lettura del principio “non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni” alla luce del combinato disposto degli articoli 420 ter e 598 bis cpp nel caso di richiesta di differimento che indichi come impegno concomitante un giudizio di appello che prevede termini per la richiesta di trattazione orale del procedimento.
Fatto:
La Corte di appello ha rigettato l’istanza di rinvio per concomitante impegno difensivo, in quanto ritenuta non tempestiva. La difesa evidenzia che l’istanza di rinvio della celebrazione del giudizio di secondo grado per legittimo impedimento era stata, invece, prontamente depositata dal difensore in data 17 gennaio 2025 (cioè 20 giorni prima dell’udienza), contestualmente alla richiesta di trattazione orale del processo.
Secondo la difesa ricorrente, il collegio di merito avrebbe fatto coincidere il limite massimo per presentare l’istanza di differimento con il giorno della notifica del decreto di fissazione dell’udienza (11/12/2024), quando invece al difensore era consentito inoltrare la richiesta di trattazione orale sino al 20 gennaio 2025 (a fronte della quale avrebbe avuto un senso far valere il legittimo impedimento per concomitante impegno professionale) poiché per tale incombente è previsto il termine di quindici liberi prima dell’udienza.
Solo ove depositata successivamente alla scadenza del termine in questione, sarebbe stato logico ritenere intempestiva l’istanza di rinvio; inconferente sarebbe stata, infatti, una richiesta difensiva presentata in epoca antecedente senza che il difensore si fosse ancora determinato a presenziare.
Decisione:
La Suprema Corte premette che vanno ricordati i principi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 4909 del 18/12/2014- dep. 2015, Torchio Rv. 262912 ed ancor prima sentenza n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828) secondo cui l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:
a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato;
d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
Con specifico riferimento alla prima delle richiamate condizioni, si è in particolare ritenuto “particolarmente pregnante l’obbligo per il difensore di prospettare, al giudice al quale si chiede il rinvio, con assoluta tempestività, il proprio impedimento (appunto, “appena conosciuta” la contemporaneità dei diversi impegni) e ciò al fine di poter consentire al giudice stesso di individuare la data della nuova udienza (in caso di accoglimento dell’istanza di differimento) anche in relazione alle esigenze organizzative del proprio ufficio, e far sì che l’eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie”.
Nel caso di specie, il difensore era tenuto quindi a prospettare l’impedimento (previa richiesta di trattazione orale del procedimento) non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, ma a tale onere non ha adempiuto, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale atteso che, ricevuta la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in data 11.12.2014, il legale ha depositato solo 37 giorni dopo (cioè il 17.1.2025) l’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale, della cui esistenza era, tuttavia, già pienamente a conoscenza nel momento della comunicazione della data fissata per il processo di secondo grado a carico dell’odierno ricorrente.
