Figlio minore e “mala gestio” del contributo economico versato dal genitore obbligato: configurabile la malversazione o dilapidazione in capo al genitore affidatario?

La cattiva gestione del genitore affidatario del minore delle somme versate dal genitore non affidatario e la configurabilità dell’articolo 570, comma secondo, numero 1) Codice penale.

La cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 37354 depositata il 17 novembre 2025 ha ricordato che non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, previsto dall’articolo 570, comma secondo, numero 1), Cp, con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al genitore affidatario, vantando quest’ultimo un diritto iure proprio su tali somme, senza che possano prospettarsi un obbligo di rendiconto e la titolarità del bene in capo al figlio minore, dovendosi sottolineare che il reato postula che la condotta abbia ad oggetto beni di cui il minore è titolare: ciò che, nel caso di specie, non è ravvisabile.

La Suprema Corte ha richiamato il precedente della medesima sezione numero 25935/2025 che ha stabilito che non risponde di malversazione la madre che spende in altro modo, in questo caso pagando le rate del mutuo, i soldi versati al figlio dall’ex a titolo di mantenimento.

È sufficiente che la donna provveda a tutte le esigenze del bambino che non diviene proprietario del denaro.