Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 37069/2025, 31 ottobre/13 novembre 2025, ha affermato che l’imputato il quale nel giudizio di cognizione chiede il riconoscimento della continuazione con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l’onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 186, disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva, fase che, nella vicenda in esame, potrà essere attivata dall’interessato ai sensi dell’art. 671, cod. proc. pen.
Il collegio di legittimità ha citato, come precedente condivisibile, Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 21851/2025, 12 marzo/10 giugno 2025, per la quale occorre “dare continuità all’orientamento, ad oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenza rilevanti a tal fine, ma ha l’onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 186, disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l’imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l’onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell’istanza, mentre l’acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (tra le tante, Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Rv. 284291; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Rv. 277977)”.
