Ordinanza che decide il ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la competenza funzionale spetta al presidente della Corte e non al collegio (redazione)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 36923/2025, 6/12 novembre 2025, ha chiarito che la competenza a decidere sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta monocraticamente al presidente del tribunale o della corte di appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

Deve preliminarmente essere affrontato il tema della competenza funzionale della Corte d’appello, in composizione collegiale, a conoscere dell’opposizione proposta dall’imputato ai sensi dell’art. 99, comma 1, del TUSG, il quale stabilisce – in relazione all’ordinanza che decide sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato che: «Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto»; conseguendone, sulla base del chiaro tenore letterale della disposizione, che la competenza a decidere sul ricorso si radica in capo al Presidente della Corte, in composizione monocratica (ovvero a un magistrato dell’ufficio dallo stesso designato).

Nel caso di specie, la relativa decisione è stata adottata dalla Corte di appello penale in composizione collegiale e non, come stabilito dall’art. 99 del TUSG, dall’organo monocratico nella persona del Presidente della Corte di appello o di un suo delegato. 

Ne discende la violazione della competenza funzionale, rilevabile anche d’ufficio, con il conseguente assorbimento delle censure esposte nel ricorso (cfr. Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, Rv. 253644; Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Rv. 270851).

L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Presidente della Corte di appello di Roma per consentire la delibazione del ricorso proposto ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 da parte dell’organo monocratico competente.