Furto in abitazione: configurabile anche quando l’autore, conseguito il possesso, non si sia allontanato dal luogo del reato (redazione)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 37167/2025, 11/13 novembre 2025, ha ribadito che, ai fini della esclusione della fattispecie del reato previsto dall’art. 624-bis, cod. pen., non è dirimente il fatto che l’autore del furto, dopo l’impossessamento, non si sia allontanato dal luogo del furto, essendo invece rilevante il fatto che costui abbia, sia pure per breve tempo, conseguito il possesso della res.

In argomento, si veda anzitutto Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544 secondo la quale “Il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell’agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la “res furtiva” rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto” (fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto).

Si confronti, inoltre, Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001, Rv. 219030 per la quale “Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere del tutto temporaneo sulla refurtiva, essendo poi stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto, in conseguenza dell’altrui pronto intervento”.