Segnaliamo la sentenza del Consiglio Nazionale Forense numero 120 del 2025 che ha preso in esame la questione relativa alla mutazione della composizione del collegio giudicante del procedimento disciplinare davanti al CDD.
Il CNF ha stabilito che il procedimento che si svolge davanti ai CDD è di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento; in ogni caso, eventuali vizi devono essere eccepiti e rilevati nel corso del procedimento avanti al CDD, non essendo proponibili per la prima volta avanti al CNF
Nel caso di specie, l’asserita nullità riguardava la mutazione della composizione del collegio giudicante.
Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio “Il procedimento che si svolge davanti ai CDD è di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento” ( cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 22 novembre 2021 e in senso conforme: Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 38 del 29 aprile 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 22 marzo 2022).
Il principio è confermato anche dalla Suprema Corte Cassazione, SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022) la quale, dopo aver ribadito che “Il procedimento che si svolge davanti ai CDD è di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento; ha anche precisato che “in ogni caso, eventuali vizi devono essere eccepiti e rilevati nel corso del procedimento avanti al CDD, non essendo proponibili per la prima volta avanti al CNF.
(Nel caso di specie, l’asserita nullità riguardava la mutazione della composizione del collegio giudicante)”.
Pertanto, anche se effettivamente il Collegio giudicante fosse mutato, tale vizio sarebbe necessariamente emerso al momento della lettura del dispositivo all’udienza del 12 maggio 2022 e il ricorrente avrebbe dovuto rilevarlo in tale sede.
