La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 28322/2025 ha stabilito che la mancata previsione per il giudizio ordinario della riduzione di pena prevista ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. in caso di mancata impugnazione è … manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente la riduzione di un sesto della pena all’imputato che, giudicato con rito ordinario, non abbia proposto appello, in quanto il riconoscimento del beneficio nel solo caso di giudizio abbreviato non è irragionevole né arbitrario, ma rientra in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, giustificata dalla natura deflattiva del rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 Massime precedenti Vedi: N. 42681 del 2023 Rv. 285394-01, N. 8236 del 2025 Rv. 287627-01, N. 20346 del 2025 Rv. 288216-01, N. 4237 del 2024 Rv. 285820-01
