La Consulta la prossima settimana, nella Camera di consiglio del 17 novembre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 131-bis, comma 3, numero 3), del codice penale, laddove prevede che, in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’articolo 423-bis, secondo comma, del codice penale, il giudice non possa ritenere l’offesa di particolare tenuità;
2) l’articolo 628, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di equivalenza o prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto nella rapina (introdotta dalla sentenza numero 86 del 2024) sulla circostanza aggravante di cui al terzo comma, numero 3-ter (rapina commessa all’interno di mezzi di trasporto pubblico);
3) gli articoli 280, secondo comma, e 291 del codice di procedura penale, in combinato disposto tra loro e come interpretati dal diritto vivente, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa disporre una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero, neanche ove abbia proceduto alla riqualificazione giuridica del fatto contestato in termini tali da rendere astrattamente applicabile la custodia cautelare in carcere;
4) gli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge numero 145 del 2024 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge numero 187 del 2024, nella parte in cui attribuiscono la competenza a decidere sulla convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale alla corte d’appello di cui all’articolo 5, comma 2, della legge numero 69 del 2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica, «in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale», nonché nella parte in cui prevedono che il provvedimento emesso dalla corte d’appello è impugnabile con ricorso per cassazione proponibile entro cinque giorni dalla sua comunicazione solo per i motivi di cui all’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale e che «si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 69/2005 (come attualmente previsto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2025), e non come in precedenza semplicemente con ricorso per cassazione»;
5) l’articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare nel processo penale degli imputati maggiorenni, per il giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’imputato nell’ambito del procedimento di appello ex articolo 310 del codice di procedura penale, con il limite, per quest’ultimo rimedio, di una pronuncia resa non su aspetti puramente formali del provvedimento impugnato;
6) l’articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’articolo 423-bis, secondo comma, del codice penale;
Nell’Udienza pubblica del 18 novembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
7) l’articolo 39-octies, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo numero 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), a seguito delle modifiche di cui alla legge numero 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), alla legge numero 160 del 2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e alla legge numero 197 del 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), che stabilisce il regime di applicazione e i criteri di calcolo dell’onere fiscale minimo cui sono sottoposti gli operatori nella vendita delle sigarette;
Nell’Udienza pubblica del 19 novembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
8) l’articolo 578, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell’art. 578 c.p.p., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»; in via subordinata, l’articolo 578, comma 1, del codice di procedura penale, «per come interpretato dal “diritto vivente” rappresentato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 35490/09 imp. Tettamanti e n. 36208/2024, Calpitano c/Moscuzza, nella parte in cui si afferma che “nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito”»
