La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 31847/2025 ha stabilito che integra abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica ex art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen. lo sfruttamento doloso della menomazione della vittima nel caso in cui tali condizioni siano strumentalizzate per accedere alla sfera intima della predetta che, versando in uno stato di difficoltà, è ridotta a un mezzo per l’altrui soddisfacimento sessuale.
Fattispecie relativa a persona offesa in stato di ubriachezza alcolica.
