Segnaliamo che oggi è stata pubblicata la proposta di “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di accertamenti per la concessione dei benefìci penitenziari e di provvedimenti e reclami in materia di permessi, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso pro grammi terapeutici” (allegata al post).
Nella Relazione introduttiva si legge che:
… Sulla base di tali premesse, la proposta di legge viene a incidere in modo mirato su due fondamentali versanti: l’obbligo di una più approfondita valutazione dei magistrati con vincolo processuale di preventivo esame, nella materia di che trattasi, dei pareri delle procure della Repubblica e dell’esame delle informazioni provenienti – secondo la previsione di legge – dagli istituti di pena e dagli organi di polizia; un intervento sul citato testo unico, con l’intento di evitare la precostituzione dello stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza dei beneficiari richiedenti e di prevedere un maggiore controllo sugli istituti di accoglienza, al fine di evitare che si realizzino situazioni di com presenza tra soggetti coinvolti in identiche dinamiche criminali.
Nello specifico, in tale ottica, vengono proposte modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di limiti alla concessione di benefìci penitenziari e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per reati particolarmente gravi, incidendo su alcuni aspetti dimostratisi critici.
Primo fra tutti, il rafforzamento dell’obbligo per il giudice di richiedere e ottenere i pareri nell’ambito del procedimento per la concessione di benefìci, con riflesso procedurale rigoroso sui controlli e possibilità di impugnazione.
In tal modo, si ovvia al pericoloso principio introdotto dalla previgente normativa per cui il giudice può decidere anche nel caso in cui le informazioni e i pareri non giungessero nei termini; in tal modo si assegna alla condotta omissiva comunque un significato, incompatibile con la disciplina sulle limitazioni alla libertà personale dei citta dini, ancorché destinatari di misure restrittive.
In secondo luogo, viene introdotto uno snellimento delle procedure per la concessione di permessi premio successivi al primo, per i quali, a condizioni immutate e tempi ravvicinati (tre mesi dal precedente), è previsto un iter di maggior favore.
È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il quale, nelle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto le concessioni dei benefìci, potrà svolgere la funzione di pubblico ministero, assicurando una maggiore vigilanza e il coordinamento nella procedura di concessione di tali benefìci a soggetti pericolosi.
Alla partecipazione si correla ovviamente la facoltà di impugnare o ricorrere.
In un quadro di coerenza e omogeneità legislativa di sistema, l’intervento di modifica si riflette anche sull’articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina le modalità di concessione dei permessi premio ai detenuti.
In linea generale, la ratio della proposta di legge è quella di rafforzare le garanzie di controllo e l’omogeneità nella concessione dei permessi pre mio, in particolar modo nei confronti dei detenuti condannati per reati di criminalità organizzata o terrorismo, prevedendo che, nei casi di concessione di permessi a detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, l’acquisizione dei pareri sia obbligatoria.
In tale ottica, se la previgente disciplina prevedeva che il tempo tra la richiesta dei pareri e la concessione del permesso era di ventiquattro ore, con la modifica il detto termine viene esteso.
In fine, in attuazione del principio di coinvolgimento della parte pubblica, è prevista, per il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la facoltà di reclamare i provvedimenti resi nei confronti di reclusi per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale”.
