Cassazione a Sezioni Unite: Misure di prevenzione patrimoniali e diritti di credito dei terzi (Redazione)

La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 37200 depositata il 14 novembre 2025 (allegata al post) ha esaminato e deciso la seguente questione:
Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro – debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l’accertamento giudiziale del credito. 

Ricorrente: ARRI P. c/ KEBBOUCHE A.

Relatore: L. Agostinacchio

Collegio 1

Data udienza: 29 May 2025

Riferimenti normativi: Cost., artt. 24 e 27; cod. civ., art. 2043; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 52, 57 e 59.

Ordinanza di rimessione: 47294/2024

Decisione

Il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto deve essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo.

L’accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo.