La Cassazione sezione Lavoro con l’ordinanza numero 29925 depositata il 12 novembre 2025, in materia di spese processuali, ha ricordato che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il dm 55/2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che, nel computo dell’onorario, deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento, dovendosi in particolare ritenere che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l’espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l’articolo 4, comma 5, lettera c), del dm 55/2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte.
