Giudice del riesame e omessa valutazione di memorie difensive: conseguenze (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 31698/2025 ha stabilito, in tema di impugnazione di misure cautelari, che l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito.

La Suprema Corte sottolinea che la tesi difensiva circa la portata scardinante delle osservazioni difensive della memoria in tesi pretermessa avrebbe richiesto un’illustrazione ben più specifica, dal momento che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può solo influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 – 01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 – 01 quanto all’omessa valutazione di memorie da parte del Tribunale del riesame; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 – 01; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 – 01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542 – 01; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739 – 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561 – 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252713, in ordine al giudizio di cognizione).

Nell’ambito di detto filone, si è altresì condivisibilmente opinato che tale capacità di incidere sulla tenuta del provvedimento che definisce il grado nel quale la memoria è stata prodotta non è incondizionata.

Come puntualizzato nella sentenza Tropea sopra citata, infatti, «quando siffatte memorie contengano la mera ripetizione di difese già svolte, oppure siano inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio, non può ritenersi che il loro mancato esame invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, perché, altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del tutto incongrui e sinanco formulati con scopi diversivi».

Tale esegesi non trova sbarramenti applicativi ⎯ ma solo adattamenti ⎯ nel procedimento cautelare, rispetto al quale si è condivisibilmente sostenuto che la disposizione di cui all’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. ⎯ in base alla quale l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell’imputato ⎯ non impone al giudice l’indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di “elementi di favore” rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie e gli assunti chiaramente defatigatori o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali restano assorbite nell’apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M., Rv. 274119 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760; Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, Rv. 249641).

Anche la sentenza Adiletta di questa sezione, pur sottolineando la rilevanza difensiva delle memorie nel giudizio di riesame, caratterizzato dall’effetto interamente devolutivo e dalla facoltà della parte di illustrare i motivi a sostegno fino all’udienza di discussione, ha attributo rilievo ai contenuti degli scritti e alla loro specificità censoria, cui corrisponde, da una parte, in misura direttamente proporzionale, il dovere del Tribunale del riesame di affrontarli e, dall’altra, l’effetto di compromissione della tenuta del provvedimento ex art. 309 cod. proc. pen. legato all’eventuale silenzio del Collegio della cautela.

Ispirandosi a detto fronte interpretativo, si ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato “secco” e formale della mancata menzione ed espressa considerazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma che debba operare un apprezzamento concreto.

Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dal Giudice di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l’univocità del percorso argomentativo del provvedimento impugnato; dall’altro, deve soppesare la consistenza intrinseca della memoria, onde neutralizzare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum ovvero, ancora, sforniti della capacità di incidere sulla regiudicanda.

Un corollario di queste affermazioni ⎯ legato al dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 ⎯ è che la concreta idoneità dei temi della memoria pretermessa a minare la pronunzia avversata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione del ricorrente, che ⎯ con precipuo riferimento al vizio di motivazione ⎯ ponga in risalto il collegamento tra le difese della memoria in tesi pretermesse e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento.

Non basta, cioè, che nel ricorso ci si dolga della circostanza che il Giudice di merito abbia trascurato uno o più enunciati della memoria prodotta, ma occorre che detta omissione venga tradotta, nell’impostazione del ricorso, in specifiche doglianze che ne esaltino l’idoneità a mettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costrutto argomentativo del Giudice di merito.

Ebbene, il ricorso ha mancato di accedere a questa impostazione, limitandosi a lamentare la pretermissione di questo o di quel segmento censorio, ma senza indicare come questo pregiudicasse la motivazione del provvedimento impugnato; anche per questa ragione e considerato il complesso delle doglianze condensate nel motivo in esame, esso, in parte qua, va respinto.

Diversamente, in caso di omessa acquisizione di una memoria difensiva da parte del tribunale del Riesame, ricordiamo il caso della Tragedia del Mottarone, dove la cassazione sezione 1 con la sentenza numero 39091 depositata il 17 ottobre 2022 ha annullato l’ordinanza del tribunale del riesame di Torino in quanto: “Deve essere annullata con rinvio l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame dovendosi ritenere sussistente il vizio dell’omessa acquisizione della memoria difensiva ex articolo 310 Cpp dovendosi ritenere che la produzione, da parte del pubblico ministero, di rilevantissima documentazione a quattro giorni di distanza dall’udienza camerale ex art. 310 Cpp, frutto di legittima e insindacabile strategia processuale, abbia posto gli indagati e le loro difese nella condizione di dovere interloquire ad horas o, comunque, a strettissimo giro, ciò che, ragionevolmente, ha inciso sulle modalità di redazione della memoria e che l’omessa acquisizione della memoria determini una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c), Cpp, ha impedito all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, così determinando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell’imputato stesso e la violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziariehttps://terzultimafermata.blog/2022/10/18/tragedia-del-mottarone-la-cassazione-annulla-con-rinvio-lordinanza-del-riesame-perche-non-ha-acquisito-la-memoria-difensiva-cosi-ledendo-il-diritto-allassistenza-degli-indagati-di/