E’ cancellato dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio l’avvocato non in regola con l’obbligo di formazione continua ovvero che abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento (artt. 16 L. n. 247/2012, 1 D.Lgs. n. 6/2015, 5 Reg. CNF 22/05/2015 modificato il 21/01/2017).
Nella parte motiva della sentenza (allegata al post) si legge:
Quanto alla violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, concretato nel caso di specie dall’aver l’incolpato maturato solo 12 crediti sui 50 previsti (fatto pacifico), va osservato come l’obbligo sia positivamente previsto dall’ordinamento deontologico e come anche l’art. 23 del Regolamento per la Formazione Continua espressamente affermi come il mancato aggiornamento costituisca illecito disciplinare.
Trattasi, quindi, di illecito espressamente previsto dalle norme deontologiche. Ma in ogni caso, ed a tutto concedere, l’eccezione di mancanza di tipizzazione sarebbe infondata: va infatti richiamata l’espressione “per quanto possibile” di cui all’art. 3 della Legge n. 247/2012, da intendersi “nel senso che di regola l’illecito è tipico o tipizzato secondo l’interpretazione giurisprudenziale- ma può essere ricostruito anche sulla base della norma di chiusura, che è contenuta nella legge forense medesima”.
La condotta addebitata all’incolpato, id est non avere ottemperato all’obbligo di formazione nel triennio 2008-2010, è stata anche correttamente ricompresa dal COA di Milano nella violazione di diligenza e correttezza, sanciti tanto dal codice previgente che dall’attuale Codice Deontologico.
Per quanto detto, va confermato il giudizio di colpevolezza per entrambi gli addebiti contestati, sibbene la sanzione, necessariamente unica, debba esser rideterminata.
Ed infatti, quanto alla sanzione da irrogarsi in concreto, va osservato come la norma contenuta nel nuovo Codice Deontologico all’art. 26 in tema di adempimento del mandato –sicuramente applicabile in via retroattiva ex art. 65 comma 5 Lex 247/2012 siccome più favorevole- preveda la sanzione edittale della censura, che si ritiene congrua e confacente nel caso di specie, rideterminando, pertanto, quella irrogata dal Consiglio Territoriale e ferma restando la cancellazione dall’elenco dei Difensori di Ufficio.
