Dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: le linee guida della Cassazione per lo loro corretta valutazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 27827/2025, 13 giugno/27 luglio 2025, ha stilato una sorta di vademecum dei criteri che devono sovrintendere alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

A fronte di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, occorre saggiarne e attestarne sia la credibilità soggettiva, sia l’attendibilità oggettiva dei narrati da essi provenienti e, infine, verificarne la vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante.

Quest’ultima postula la convergenza delle chiamate, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, nonché la loro autonomia genetica (vale a dire, la derivazione da fonti di informazione diverse) e, infine, la loro indipendenza, nel senso che non appaiano frutto di intese fraudolente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Rv. 277134).

È necessario, in sostanza, non arrestarsi ad un mero vaglio inerente alla constatazione dell’avvenuta collaborazione con la giustizia in altri processi, bensì incentrare la complessiva analisi del narrato muovendo dalla personalità dei dichiaranti, dalla genesi della loro collaborazione con la giustizia e – in special modo – dai rapporti intessuti con gli accusati, circostanza fortemente evocativa di una diretta e immediata percezione dei fatti per i quali si procede, oltre che delle dinamiche interpersonali poste a monte degli stessi.

Attraverso la evidenziazione delle specificità – anche, ma non solo di tipo cronologico connotanti le singole narrazioni, vanno poi esclusi sospetti di reciproco inquinamento, ovvero di possibile astio nei collaboranti.

L’analisi implica poi il raccordo – di tenore logico e intratestuale – fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e, successivamente, con gli elementi oggettivi raccolti nel corso delle indagini, in funzione di riscontro. In riferimento a tale ultima tematica, è bene rammentare che – attenendosi ai principi dogmatici elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la succitata Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145) – il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti, rappresentati: – dalla credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l’accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei coautori e complici; – dall’attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; – dalla riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. “circolarità” probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un’altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest’ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l’altra (cfr. ancora Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).

Peraltro, in piena coerenza con quest’ultima decisione delle Sezioni unite, anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato che – nella valutazione della chiamata in correità o in reità – il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676 – 01).

Va inoltre rimarcata la legittimità del ricorso al criterio di giudizio della cd. valutazione frazionata (in ordine alla piena ammissibilità di tale approccio interpretativo, è sufficiente richiamare, fra tante, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103 – 01, a mente della quale: “È legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessario e non sussista interferenza fattuale e logica – ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica – con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell’intero racconto”).

Quanto poi alle dichiarazioni confessorie successivamente ritrattate, esse possono essere poste a base del giudizio di colpevolezza dell’imputato, nelle ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l’attendibilità, fornendo ragione dei motivi in base ai quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento auto-calunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto.

Allorquando tale indagine – ovviamente estesa alla valutazione dell’intero patrimonio conoscitivo processuale – non conduca, ad onta della avvenuta ritrattazione, alla smentita delle originarie ammissioni di colpevolezza, non potrà allora che riconnettersi alla confessione la valenza probatoria idonea alla formazione del convincimento della responsabilità dell’imputato (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 34356 del 20/06/2024, Rv. 286996 – 01; Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, Rv. 26474601; Sez. 1, n. 14623 del 04/03/2008, Rv. 240114-01).