Rifusione delle spese a favore della parte civile: non spetta se il suo difensore si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 24340/2025, 29 maggio/2 luglio 2025, ha affermato che, in tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cui all’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest’ultima l’onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese.

In base alla più recente giurisprudenza in materia, non è sufficiente a far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte, senza che ciò si sia tradotto in un concreto ed effettivo apporto alla definizione del giudizio.

Deve ribadirsi, infatti, che la disposizione di cui all’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest’ultima l’onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese (Sez. 5, n. 1144 del 7/11/2023, dep. 2024, Rv. 285598, relativa ad un giudizio trattato in forma cartolare).

Ad ulteriore conferma di tale orientamento, va richiamato anche il risalente principio affermato da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01, secondo cui, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611, cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, non mass. sul punto).