“Non poteva non sapere”: principio estraneo al nostro ordinamento penale, secondo la cassazione sezione 5 sentenza … (Riccardo Radi)

“Non poteva non sapere” vi ricorda qualcosa?

Segnaliamo che la cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 36575 depositata il 10 novembre 2025, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, ha ricordato che il dolo non può essere desunto automaticamente dalla mera irregolarità o mancanza delle scritture contabili, né dalla posizione formale di amministratore, specialmente quando questi non si sia effettivamente occupato della gestione societaria, mentre occorre la prova positiva che l’agente abbia agito con coscienza e volontà di rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ovvero con la finalità di recare pregiudizio ai creditori, dovendosi ritenere illegittima l’applicazione del principio del “non poteva non sapere” estraneo al nostro ordinamento penale.

Per i nostalgici evidenziamo che il parere del Procuratore Generale era difforme.

Ricordiamo che la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 2885 depositata il 23 gennaio 2024 annullò senza rinvio la sentenza di condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione per riciclaggio emessa nei confronti dell’amministratore di una società sul presupposto che: “sembra implausibile ritenere che l’imputato non fosse a conoscenza dell’operazione in questione, posta in essere a nome della società da lui amministrata dal socio e zio dell’appellante“. sempre a proposito del non poteva non sapere https://terzultimafermata.blog/2024/01/24/non-poteva-non-sapere-almeno-questa-volta-la-cassazione-dice-no-di-riccardo-radi/