Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 26374/2025, 3 giugno/18 luglio 2025, ha affermato che integra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo la condotta dell’agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni provenienti da fonti, anche di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico ed attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica dello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione.
L’accertamento dell’adesione ad una “specifica” associazione terrorista deve essere valutato tenendo conto delle peculiarità della complessa galassia di gruppi, il più delle volte non dotati di specifica struttura organizzativa, operanti in Paesi diversi e la cui attività passa essenzialmente attraverso quelle condotte di apologia e istigazione, oltre che di addestramento, svolte principalmente mediante sistemi informativi.
Deve ritenersi, pertanto, che la partecipazione all’Isis o ad analoghe associazioni internazionali deve essere accertato considerando che tali sodalizi hanno un’articolazione destrutturata, basata su rapporti che non richiedono affatto un’organizzazione riconoscibile e che privilegiano l’agire di singoli.
Il dato unificante, pertanto, è costituito essenzialmente dalla comune osservanza della medesima finalità terrorista basata sull’estremismo religioso, sull’antisemitismo e sulla contrapposizione al mondo occidentale.
In buona sostanza, quindi, l’elemento unificante degli associati non dipende dall’esistenza di un gruppo strutturalmente organizzato, bensì dalla comune ideologia e dalla condivisione dei metodi violenti impiegati.
Ciò consente di affermare che, al fine di ritenere configurabile il reato di cui all’art. 270-bis cod. pen., non occorre individuare lo specifico gruppo di riferimento dell’associato, proprio perché nel contesto jihadista vi è una sorta di associazione diffusa, che può assumere connotati diversi a seconda delle realtà territoriali in cui opera, ma che risponde al comune denominatore di essere volta all’imposizione di precetti religiosi e modalità di vita frutto dell’estremizzazione di principi religiosi.
L’ulteriore questione che pone il ricorrente attiene alla possibilità che, nel caso di specie, sia possibile individuare una “relazione biunivoca” tra l’indagato e l’associazione di riferimento, di modo da escludere che le condotte evidenziate siano riconducibili ad una mera esternazione personale del proprio estremismo religioso, senza che ciò comporti alcun apporto causale all’associazione.
Sul tema, dopo un iniziale orientamento volto a valorizzare essenzialmente la condotta unilaterale ispirata alla condivisione e propaganda dell’ideologia estremista religiosa jihadista, di chi aderisce all’associazione, rendendosi concretamente disponibile e pronto a compiere attentati sul territorio italiano ed estero, mediante condotte di addestramento ed auto-addestramento ad azioni terroristiche con l’uso della violenza (Sez. 5, n. 50189 del 13/7/2017, Rv. 271645), la giurisprudenza ha introdotto parametri di maggior rigore.
Si è affermato, infatti, che la partecipazione all’Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione “aperta”, può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli “infedeli”, dalla dichiarata vocazione al martirio e dall’opera di indottrinamento, a condizione che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto tra il singolo e l’organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell’adesione da parte del soggetto agente (Sez.6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 277230).
In buona sostanza, i tradizionali principi in tema di prova dell’appartenenza ad un sodalizio criminoso devono essere applicati compatibilmente con le assolute peculiarità dei gruppi terroristici di matrice islamica, tenendo conto che l’adesione può avvenire anche con modalità spontaneistiche e “aperte”, non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche “mediatamente” e flebilmente riconducibili alla “casa madre”, purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione (Sez. 5, 8891 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv.280750).
In buona sostanza, deve ribadirsi che la risposta alla chiamata alla jihad non costituisce la prova della condotta di partecipazione, ma segna il momento in cui si instaura il legame tra il singolo e l’associazione, alla luce del quale vanno lette le condotte che il singolo pone in essere richiamandosi e utilizzando il patrimonio ideologico, culturale e di condivisione delle tecniche terroristiche, che costituisce il sostrato organizzativo dell’associazione. In tale contesto, pertanto, non è la mera attività di propaganda a dimostrare la partecipazione, bensì il fatto di instaurare contatti con terzi con i quali si condivide la medesima finalità terroristica, come pure la dimostrata possibilità di accedere a fonti riservate per poi procedere alla divulgazione di materiale di propaganda e addestramento.
Deve affermarsi, pertanto, che integra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo la condotta dell’agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni provenienti da fonti, anche di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico ed attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica dello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione (Sez. 5, n. 27/1/2022, Rv. 283368).
