Immagini o video a contenuto sessualmente esplicito pubblicati su Onlyfans: in caso di inoltro a terzi (senza il consenso della persona ritratta) è configurabile il reato di cui all’art. 612-ter cod. pen. (Redazione)

La cassazione penale sezione 5 con ordinanza 30169/2025 ha stabilito che integra il delitto di diffusione illecita di video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo avuto legittimamente accesso ad un video presente su un “social network” che vieta agli utenti la memorizzazione dei contenuti ricevuti in visione (nella specie, Onlyfans), lo registra e lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto il consenso espresso al momento della condivisione è limitato alla visualizzazione da parte del solo destinatario del contenuto.