Cassazione, Sez. 4^, sentenza n. 24300/2025, 25 giugno/1° luglio 2025, ha affrontato il tema dei criteri cui deve attenersi il giudice dell’impugnazione allorché, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, sia chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578, cod. proc. pen.
Il collegio si è confrontato con la sentenza n. 182/2021 della Corte costituzionale secondo la quale, una volta estinto il reato per prescrizione, il giudice penale, cui spetti pronunciarsi ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, è tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del “più probabile che non”, anziché quella dell'”alto grado di probabilità logica”.
Ha ritenuto a tal fine che la citata regola non esclude che l’accertamento della responsabilità a fini civili debba essere condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale.
Di conseguenza, non essendo applicabile l’art. 246, cod. proc. civ., la deposizione della persona offesa, costituita parte civile in giudizio, conserva il valore di una testimonianza, pur se soggetta, secondo i principi generali, a rigoroso controllo di attendibilità.
