La cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 35120/2025 ha esaminato la seguente questione, in tema di rimessione in termini per il deposito della lista testi difensiva da parte del nuovo difensore che intende sopperire all’inerzia del precedente avvocato decaduto ai sensi dell’articolo 468 comma 1 cpp
Fatto:
La Corte ha altresì confermato la decisione assunta in rito dal primo giudice, che aveva respinto la richiesta di rimessione in termini per il deposito della lista testi, atteso che il nuovo difensore di fiducia istante, nominato dall’imputato nel corso del giudizio di primo grado (ud. del 15 aprile 2016), non aveva dimostrato il caso fortuito o la forza maggiore impeditive del tempestivo deposito della lista testi, non potendo considerarsi fortuita né vis ma/or la circostanza che il precedente difensore di fiducia (nominato anche domiciliatario dell’imputato) non avesse depositato tempestivamente (art. 468, comma 1, cod. proc. pen., 7 giorni liberi precedenti la data di fissazione della prima udienza) la lista testi prima di rinunciare al mandato difensivo in data 10 dicembre 2014, per la prima udienza fissata il 15 dicembre successivo, né tale incombente ovvero quello di cui al comma 4 dell’art. 468 cod. proc. pen. era stato adempiuto dal difensore di ufficio, tempestivamente nominato dal Tribunale in data 11 dicembre 2014.
Decisione:
Come risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), l’imputato è stato rappresentato nel giudizio di primo grado dal difensore di fiducia nominato (avv. I.G.), presente sin dall’udienza del 15 aprile 2016, difensore di fiducia che era altresì domiciliatario del proprio assistito.
Orbene, alla data di comunicazione al Tribunale della rinuncia al mandato (10 dicembre 2014) del precedente difensore la difesa era già decaduta, per sua scelta, dalla facoltà di depositare la lista testi (art. 468, comma 1, cod. proc. pen.).
Il nuovo difensore di fiducia, nominato (ud. del 15 aprile 2016) evidentemente sul presupposto della conoscenza del processo da parte dell’imputato, ha chiesto la rimessione in termini per il deposito della lista testi e del rigetto di tale istanza ancor oggi si duole con il motivo di ricorso, ma nel successivo sviluppo processuale non ha in alcun modo insistito per l’ammissione (anche ex art. 507 o 603 cod. proc. pen.) dei testi della ipotetica lista mai presentata.
Il che riverbera effetti anche sul concreto interesse alla impugnazione sotto il profilo della effettività del danno processuale prodotto.
Ritiene dunque il Collegio che la decisione in rito adottata dalla Corte territoriale non si mostri affatto inosservante delle disposizioni processuali che disciplinano la materia, indicate dal ricorrente.
