Riproposizione al giudice di primo grado della richiesta di rito abbreviato condizionata ad un’integrazione istruttoria: indispensabile che sia identica a quella già rigettata (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 27827/2025, 13 giugno/27 luglio 2025, ha affermato che, nel caso di rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato al compimento di una integrazione probatoria, affinché il giudice di primo grado, nonché, eventualmente quello dell’impugnazione, possano essere in grado di esperire un effettivo sindacare di merito, rispetto a detta decisione, è indispensabile che venga riproposta al giudice di primo grado, entro lo sbarramento segnato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, la stessa richiesta, negli esatti termini, già oggetto del provvedimento di rigetto.

Del resto, il concetto stesso di “riproposizione” – nella sua portata semantica e letterale, comunemente accettata – postula l’identità assoluta delle distinte domande, dovendosi inevitabilmente riconoscere alla seconda, in caso contrario, il carattere della novità rispetto alla precedente.

Si veda, fra le tante, Sez. 3, n. 1851 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249054–01, per la quale “La facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata, presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata”.

In termini anche Sez. 1, n. 21219 del 27/04/2011, Rv. 250232–01 e Sez. 1, n. 20758 del 13/02/2018, Rv. 273126-01).