Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 27827/2025, 13 giugno/27 luglio 2025, ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha più volte espresso principi in diritto tesi a creare una netta linea di demarcazione, tra la semplice preordinazione (di un reato doloso come l’omicidio volontario, consumato o tentato) e la circostanza aggravante della premeditazione.
Tale condivisibile linea interpretativa è stata espressa con particolare chiarezza da Sez. 1 n. 47250 del 09/11/2011, Rv. 251503.
La decisione appena citata ha chiarito come – in tema di omicidio volontario – non rappresenti sicuro indice rivelatore della premeditazione, che si sostanzia in una deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata, il mero intervallo cronologico riscontrabile, tra la preparazione e l’esecuzione, sì come non possono trarsi elementi di certezza dalla predisposizione di un agguato, in quanto ciò attiene alla realizzazione del delitto e non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione, che connota la indicata circostanza aggravante.
A sua volta Sez. 1 n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Rv. 266205 ha precisato come la mera preordinazione del delitto – intesa quale apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente – non basti ad integrare l’aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive).
In effetti, come osservato, tra le altre, da Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Rv. 260219, spetta al giudice di merito cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della fattispecie concreta, posto che anche una sorta di ‘agguato’ può essere frutto di una iniziativa estemporanea accompagnata da dolo, ma non inquadrabile nei caratteri della circostanza aggravante.
