Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 27827/2025, 13 giugno/27 luglio 2025, ha affermato che, in tema di difesa tecnica, l’incompatibilità prevista dall’art. 106, comma 1, cod. proc. pen. sussiste soltanto ove il contrasto di interessi tra i coimputati sia effettivo, concreto ed attuale, tale cioè da rendere impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, da implicare una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa, e da risultare riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento.
Il mero dato oggettivo, costituito dall’assunzione – ad opera del medesimo difensore – della difesa di più imputati che presentino una differente posizione giuridica, può astrattamente integrare una causa di nullità, esclusivamente laddove emerga la sussistenza di un effettivo e concreto pregiudizio, per la difesa del singolo soggetto (fra tante, si vedano Sez. U, n. 21834 del 22/02/2007, Dike, Rv. 236373 – 01 e Sez. 1, n. 29479 del 23/10/2012, dep. 2013, Rv. 256448 – 01; nello stesso solco interpretativo si è poi posizionata Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, Rv. 273766 – 01, secondo la quale: «L’incompatibilità che a norma dell’art. 106, comma 1, cod. proc. pen., vieta l’affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento»; Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, Rv. 269310 – 01, infine, ha precisato come non basti – ad integrare l’incompatibilità del difensore – la semplice diversità di posizioni giuridiche, o anche di linee di difesa, tra più imputati, essendo invece necessario che la versione difensiva di uno di essi si ponga in una situazione di stridente e insanabile conflitto, se raffrontata con le dichiarazioni fornite dagli altri assistiti, così venendosi a determinare un contrasto radicale e insuperabile, di tale rilievo da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente incompatibili tra loro).
