La Cassazione sezioe 6 con la sentenza numero 36080 del 6 novembre 2025 ha ricordato la rilevanza del cd. “tempo silente” ai fini della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere che pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito
Nel caso in esame, ritiene la Suprema Corte, assorbito il motivo di ricorso sull’adeguatezza della misura applicata che deve, comunque, essere esaminato alla stregua dei principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011, fondati i rilievi svolti nel ricorso con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze concrete e attuali connesse al pericolo di reiterazione degli stessi fatti per il quali si procede.
La motivazione svolta a tal riguardo dal Tribunale, prevalentemente incentrata sulla gravità dei fatti ascritti all’indagato, amplifica la portata della presunzione relativa che, con riguardo al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, giustifica l’applicazione della misura cautelare in ragione delle caratteristiche dell’associazione di cui l’indagato aveva fatto parte, strutturata in forma complessa, con ripartizione dei compiti e rilevante capacità criminale che si era espressa attraverso la importazione in Italia di ingenti quantitativi di droga.
Non è, tuttavia, trascurabile che i fatti oggetto di contestazione si riferiscono agli anni 2021 e 2022, epoca delle intercettazioni che rivelavano l’operatività della struttura ricostruendone i contatti criminali tra gli appartenenti del gruppo/ e che i reati fine sono contestati con condotte ricomprese tra il 21 novembre 2021 e il 2 febbraio 2022: la misura, dunque, è stata applicata ad oltre tre anni dalla commissione dei reati e si rivela del tutto apparente e tralaticio il riferimento alla permanenza che connota la contestazione del reato associativo.
L’ordinanza impugnata ha, dunque, trascurato la rilevanza del cd. “tempo silente” ai fini della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere anche tenuto conto della circostanza che, per un reato commesso successivamente, il ricorrente è stato giudicato con sentenza di applicazione pena riportando il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ribadendo un’opzione interpretativa risalente nel tempo (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576), la più recente giurisprudenza ha confermato che pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202).
Il tempo trascorso dai fatti, nel caso in esame, è davvero di per sé rilevante e il provvedimento impugnato, al fine di attualizzare le esigenze cautelari, si è limitato a ribadire il giudizio di gravità dei fatti trascurando l’esame delle circostanze, documentate dalla difesa, che evidenziavano la condanna a pena sospesa per fatto successivo e il regolare regime di vita tenuto dall’indagato.
In buona sostanza, la gravità dei fatti risalenti nel tempo in cui l’indagato era coinvolto si è risolto in un giudizio totalizzante sulla personalità dello stesso trascurando il tempo trascorso e il positivo comportamento tenuto successivamente ai fatti.
Il Tribunale, in sede di rinvio, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà, pertanto, riesaminare la sussistenza di esigenze di prevenzione, concrete e attuali, uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati sulla rilevanza del cd. tempo silente.
Il tema del “tempo silente” è foriero di interpretazioni divergenti in cassazione. Sul punto ricordiamo che la Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 40004/2024, udienza del 12 settembre 2024, ha avuto l’occasione di pronunciarsi sul rilievo del “tempo silente” in materia cautelare, constatando anzitutto l’esistenza di un conflitto interpretativo: https://terzultimafermata.blog/2024/12/14/rilievo-del-tempo-silente-in-materia-cautelare-lennesimo-irrisolto-contrasto-interpretativo-vincenzo-giglio/

Purtroppo trattasi di orientamento minoritario. Anche all’interno della medesima Sezione (cfr. nr. 23990/2025).-
Sarebbe opportuno che il profilo venisse sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite. Ma le Sezioni Semplici operano una forte resistenza (perchè poi dovrebbero uniformarsi alle relative indicazioni).-
"Mi piace""Mi piace"