Imputato che abbia dichiarato o eletto domicilio: ha l’onere di comunicare il cambiamento della numerazione civica ad opera dell’amministrazione comunale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 24941/2025, 28 maggio/7 luglio 2025, ha affermato che l’imputato che abbia dichiarato o eletto domicilio, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., ha l’onere di comunicarne qualunque variazione, anche se dipendente da un cambiamento della numerazione civica ad opera dell’amministrazione comunale.

Nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono due diversi orientamenti sull’interpretazione del sistema dell’art. 161, cod. proc. pen., e, in particolare, sull’esistenza o meno di un obbligo di comunicazione della variazione della strada, o del numero civico, del domicilio dichiarato o eletto.

Secondo un primo indirizzo interpretativo, l’obbligo di comunicazione di qualunque modificazione del domicilio dichiarato o eletto ricorre anche quando la variazione dipenda da un cambiamento della numerazione civica ad opera dell’amministrazione comunale, dato che l’ufficiale giudiziario non ha il potere nè il dovere di procedere ad un ulteriore accertamento (Sez. 2, n. 27547 del 25/03/2009, Rv. 244663; conformi Sez. 3, n. 43435 del 17/09/2014, n.m.; Sez. 6, n. 24014 del 11/04/2012, n.m.).

Secondo un secondo indirizzo interpretativo, invece, il soggetto che abbia eletto domicilio ex art. 161, comma primo, cod. proc. pen. non è tenuto a comunicare la variazione che derivi non dal suo volontario trasferimento, ma dal mutamento della toponomastica stradale deciso dalla P.A. (Sez. 3, sentenza n. 11150 del 07/12/2011, Rv. 252439; Sez. 3, sentenza n. 12687 del 11/12/2018, Rv. 275477).

Si ritiene di dare continuità all’orientamento del primo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di comunicazione di qualunque modificazione del domicilio dichiarato o eletto di cui all’art. 161, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., ricorre anche quando la variazione dipenda da un cambiamento della toponomastica o della numerazione civica ad opera dell’amministrazione comunale. In questo senso depone la circostanza che, se muta la numerazione, la dichiarazione di domicilio, che implica la possibilità di reperire il soggetto ad un dato indirizzo, diventa, per sua natura, inidonea a garantire lo scopo di far pervenire l’atto al destinatario. Si consideri, infatti, che, per ricevere una notifica in un luogo, è necessario che vi sia una evidenza della presenza della persona destinataria, atteso che la procedura per la notificazione di un atto processuale, sia che venga effettuata nelle forme della L. 20 novembre 1982, n. 890, sia che segua le regole dell’art. 157, cod. proc. pen., abbisogna di un luogo in cui lasciare, o affiggere, un avviso di deposito dell’atto; nel caso in cui tale evidenza della presenza del destinatario non vi sia, il domicilio sarà, per i suoi limiti intrinseci, inidoneo a garantire il ricevimento della notifica.

Il cambiamento di numero civico è, pertanto, un caso che comporta la inidoneità della dichiarazione o elezione per fatti sopravvenuti.

D’altronde, nella norma dell’art. 161, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., non è scritto che l’obbligo di comunicazione dei cambiamenti del domicilio dichiarato ricorre soltanto quando essi dipendano da una causa imputabile al dichiarante. E, infatti, l’efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio, agli effetti di cui all’art. 161, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., cessa soltanto “quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto”, perché in tal caso “si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159”, e nella omessa comunicazione del cambiamento di numerazione non può rinvenirsi certo un caso di forza maggiore, dato che si tratta di condotta che si può pretendere da una persona e che non comporta un particolare sforzo nel porla in essere.

L’imposizione all’indagato/imputato dell’obbligo di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato quando ricorre un cambio di toponomastica è anche, poi, una applicazione del dovere di lealtà processuale (su cui v., da ultimo, Sez. 2, n. 4407 del 18/12/2018, dep. 2019, Rv. 275069 – 01; Sez. 2, n. 52215 del 28/10/2016, Rv. 268513 – 01), che grava su tutti gli attori del processo, atteso che il cambiamento della numerazione civica è, di regola, noto, anzitutto, al diretto interessato, e solo eventualmente all’ufficiale giudiziario.