Eccezionali ragioni di urgenza legittimanti l’esecuzione di intercettazioni in impianti diversi da quelli della Procura: desumibili dal riferimento ad attività criminose in corso o anche dal complesso degli atti procedimentali (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 25098/2025, 19 marzo/8 luglio 2025, ha chiarito, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, che la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall’art. 268, comma 3, cod. proc. pen. per l’esecuzione delle operazioni mediante l’impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura, può desumersi anche implicitamente dal riferimento all’attività criminosa in corso, indicata nel provvedimento del PM, ovvero complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento.

Le “ragioni di urgenza” richieste dall’art. 267, comma 2, cod. proc. pen., affinché il PM possa disporre l’intercettazione e perché possa avvalersi, ai sensi dell’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., di impianti esterni a quelli installati nella Procura della Repubblica, trovano giustificazione implicita là dove siano desumibili dal riferimento all’attività criminosa in corso indicata, non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento (tra le tante: Sez. 6, n. 45986 del 16/10/2013, Rv. 258159; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Rv. 254101; Sez. 2, n. 5103/10 del 17/12/2009, Rv. 246435; Sez. 6, n. 15396/08 del 11/12/2007, Rv. 239633).

Tale principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 30994 del 05/04/2018, Rv. 273594 – 01, per cui in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., per l’esecuzione delle operazioni mediante l’impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della Procura può desumersi anche implicitamente dal riferimento all’attività criminosa in corso, indicata non solo nel provvedimento del PM ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento.

Ed ancora, va ricordato che in tema di intercettazioni in procedimenti per delitti di criminalità organizzata, legittimamente il decreto di autorizzazione del giudice si fonda su informative di polizia giudiziaria (conf. Sez. 1, 28 aprile 2010 n. 20270, non massimata.; si veda anche Sez. 1, n. 20262 del 22/04/2010, Rv. 247209 – 01).

Fuori fuoco è il richiamo alla pronuncia 25082 del 2019, Sez. 5, che, affrontando la tematica della nullità patologica in caso di giudizio definito con il rito abbreviato, analizzava il caso, diverso da quello oggetto di ricorso, in cui il PM abbia disposto l’esecuzione delle operazioni con impianti in dotazione ad una ditta esterna, benché il giudice avesse convalidato un decreto di urgenza, emesso dallo stesso PM, che prevedeva, però, l’utilizzazione di impianti in dotazione alla Procura della Repubblica, con sistema di remotizzazione presso gli uffici dei Carabinieri, stabilendo il seguente principio di diritto: “In tema di intercettazioni, sono affetti da “inutilizzabilità patologica”, non sanabile dalla scelta del rito abbreviato, i risultati delle operazioni eseguite per mezzo di impianti esterni, sulla base di un decreto del pubblico ministero del tutto privo di motivazione circa l’insufficienza o l’inidoneità degli impianti della procura della Repubblica” (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’inutilizzabilità patologica delle intercettazioni in un caso in cui il pubblico ministero aveva disposto l’esecuzione delle operazioni con impianti esterni, con provvedimento privo di motivazione, nonostante il giudice avesse in precedenza convalidato un decreto di urgenza che prevedeva l’utilizzazione di impianti in dotazione alla procura con remotizzazione presso gli uffici della polizia giudiziaria, in quanto le modalità valutate dal giudice erano state modificate unilateralmente dal pubblico ministero sulla scorta di circostanze sottratte al suo vaglio e non esplicitate) (Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Rv. 277608 – 01).