La cassazione penale sezione 5 con la sentenza emessa in data 6 novembre 2025 (di prossima pubblicazione) ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida arresto emessa dal Tribunale penale di Roma sezione 6 il 5 agosto 2025 ed ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare disposta ordinando l’immediata liberazione dell’imputata.
La questione esaminata è la seguente: il tribunale di Roma in data 5 agosto 2025 convalida l’arresto e dispone la misura cautelare in carcere di R.S..
Avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto e di applicazione della misura cautelare la difesa ricorre per cassazione per violazione di norme processuali previste a pena di nullità, per il mancato avviso al difensore di fiducia della data per l’udienza della convalida dell’arresto, ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391 cod. proc. pen.
Questa è la strada maestra perché presentare il riesame della misura non permette di dedurre l’inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen, come ci ricorda la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 5376 depositata il 7 febbraio 2023 “Nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d’ufficio, la questione inerente all’inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., anche se svolto ex ante in udienza di convalida ex art. 391 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato. Di conseguenza, la predetta questione non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen.”.
Torniamo al caso in esame, all’udienza successiva alla convalida, (16 settembre 2025), la difesa presentava istanza al Giudice deducendo la perdita di efficacia della misura deducendo la nullità fatta valere nel ricorso per cassazione e chiedendo la perdita di efficacia per omesso interrogatorio dell’indagata. Il tribunale rigettava l’istanza, osservando tra l’altro, che all’udienza di convalida era presente un difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. (Sic).
Ed allora ? Alle volte uno si chiede se in aula si parlano lingue diverse che non permettono la comprensione di quanto dica l’altro.
Comunque, nel ricorso in cassazione, la difesa deduceva di aver ricevuto avviso dai carabinieri dell’arresto e della convalida dello stesso da parte dei carabinieri di Acilia solo in data 05.08.2025 alle ore 13.06 come da pec ricevuta.
L’udienza di convalida dell’arresto si era tenuta il 5 agosto 2025 con inizio alle ore 12,45 come da verbale di udienza.
La giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite ha fissato il principio secondo il quale l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., in tutte le ipotesi in cui sia prevista la presenza obbligatoria del difensore, mentre a nulla rileva che la notifica della data dell’udienza sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (trattandosi di violazione del diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: Sez. Unite, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01).
Facendo applicazione di tale direttiva ermeneutica, nelle ipotesi riguardanti la celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto si è di recente confermato che l’omesso avviso dell’udienza di convalida dell’arresto al difensore di fiducia, tempestivamente nominato, integra una nullità assoluta, nei termini su ricordati, restando irrilevante la notifica effettuata ad altro difensore (Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722 – 01; in precedenza nello stesso senso Sez. 3, n. 46714 del 11/10/2012, Ermonsele, Rv. 253873 – 01; Sez. 5, n. 1760 del 13/12/2004, dep. 2005, Cerenza, Rv. 231291 – 01).
La rilevata nullità se accolta produce l’effetto di travolgere gli atti successivi assunti nella fase della convalida, per cui è richiesta la necessaria presenza del difensore, ed il provvedimento conclusivo della fase; tra gli atti rilevanti è compreso l’interrogatorio previsto dall’art. 391, comma 3, cod. proc. pen.
Restano, invece, salvi gli effetti giuridici collegati alla richiesta che il P.M. formula quando, oltre a richiedere la convalida della misura precautelare adottata dalla polizia giudiziaria, chiede l’applicazione di misure cautelari nei confronti del soggetto tratto in arresto (in quanto il provvedimento che statuisce in ordine alla legittimità dell’operato della polizia giudiziaria e quello che dispone l’applicazione delle misure cautelari non sono «in rapporto di connessione essenziale, trattandosi di provvedimenti indipendenti ed autonomi l’uno dall’altro, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive»: Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449 – 03; Sez. 1, n. 43561 del 01/10/2004, Piccirillo, Rv. 231023 – 01)
Va, però, rilevato che la nullità dell’interrogatorio può incidere sull’efficacia della misura (arg. ex art. 302 cod. proc. pen., che prevede la perdita di efficacia della custodia in carcere – e delle misure coercitive diverse dalla custodia e di quelle interdittive, come stabilito da Corte cost. n. 95 del 4/4/2001 – ove l’interrogatorio non avvenga nei termini previsti dall’art. 294, comma 1 e 1 bis cod. proc. pen.); il che definisce l’interesse all’impugnazione dell’ordinanza di convalida ritenuta illegittima per l’omesso avviso al difensore, in quanto l’accertamento circa la violazione del diritto di difesa abilita la parte a dedurre, dinanzi al giudice della misura cautelare, l’eventuale perdita di efficacia della misura. (Cassazione sezione 2 sentenza numero 24335/2025).
Sulla base di queste considerazioni, la cassazione sezione 5 con la sentenza emessa in data 6 novembre 2025 (di prossima pubblicazione) ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida arresto emessa dal Tribunale penale di Roma sezione 6 il 5 agosto 2025 ed ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare disposta ordinando l’immediata liberazione dell’imputata.
In tema di omesso interrogatorio in sede di convalida arresto, recentemente la cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 28457/2025, in tema di misure cautelari personali, ha ricordato che l’omesso interrogatorio dell’indagato nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza dovuto a causa di forza maggiore, pur non impedendo la convalida dell’arresto e la contestuale applicazione di una misura coercitiva, impone il successivo espletamento dell’interrogatorio di garanzia nei termini di cui all’art. 294 cod. proc. pen., pena l’immediata perdita di efficacia dell’ordinanza genetica ex art. 302 cod. proc. pen.
