Convalida arresto e le nullità vizianti l’applicazione delle misure cautelari (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 5 con la sentenza emessa in data 6 novembre 2025 (di prossima pubblicazione) ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida arresto emessa dal Tribunale penale di Roma sezione 6 il 5 agosto 2025 ed ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare disposta ordinando l’immediata liberazione dell’imputata.

La questione esaminata è la seguente: il tribunale di Roma in data 5 agosto 2025 convalida l’arresto e dispone la misura cautelare in carcere di R.S..

Avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto e di  applicazione della misura cautelare la difesa ricorre per cassazione per violazione di norme processuali previste  a pena di nullità, per il mancato avviso al difensore di fiducia della data per  l’udienza della convalida dell’arresto, ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391  cod. proc. pen.

Questa è la strada maestra perché presentare il riesame della misura non permette di dedurre l’inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen, come ci ricorda la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 5376 depositata il 7 febbraio 2023 “Nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d’ufficio, la questione inerente all’inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., anche se svolto ex ante in udienza di convalida ex art. 391 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato. Di conseguenza, la predetta questione non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen.”.

Inefficacia della misura coercitiva emessa all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo per mancanza di valido interrogatorio e procedimento di riesame (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

Torniamo al caso in esame, all’udienza successiva alla convalida, (16 settembre 2025), la difesa presentava istanza al Giudice deducendo la perdita di efficacia della misura deducendo la nullità fatta valere nel ricorso per cassazione e chiedendo la perdita di efficacia per omesso interrogatorio dell’indagata. Il tribunale rigettava l’istanza, osservando tra l’altro, che all’udienza di convalida era presente un difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. (Sic).

Ed allora ? Alle volte uno si chiede se in aula si parlano lingue diverse che non permettono la comprensione di quanto dica l’altro.

Comunque, nel ricorso in cassazione, la difesa deduceva di aver ricevuto avviso dai carabinieri dell’arresto e della convalida dello stesso da parte dei carabinieri di Acilia solo in data 05.08.2025 alle ore 13.06 come da pec ricevuta.

L’udienza di convalida dell’arresto si era tenuta il 5 agosto 2025 con inizio alle ore 12,45 come da verbale  di udienza. 

La giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite ha fissato il principio  secondo il quale l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia,  tempestivamente nominato dall’imputato, integra una nullità assoluta ai sensi  degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., in tutte le  ipotesi in cui sia prevista la presenza obbligatoria del difensore, mentre a nulla  rileva che la notifica della data dell’udienza sia stata effettuata al difensore d’ufficio  e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ai sensi dell’art. 97,  comma 4, cod. proc. pen. (trattandosi di violazione del diritto dell’imputato “ad  avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c),  della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: Sez. Unite, n. 24630 del  26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01). 

Facendo applicazione di tale direttiva ermeneutica, nelle ipotesi riguardanti la  celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto si è di recente confermato che  l’omesso avviso dell’udienza di convalida dell’arresto al difensore di fiducia,  tempestivamente nominato, integra una nullità assoluta, nei termini su ricordati,  restando irrilevante la notifica effettuata ad altro difensore (Sez. 6, n. 29683 del  29/09/2020, Galasso, Rv. 279722 – 01; in precedenza nello stesso senso Sez. 3,  n. 46714 del 11/10/2012, Ermonsele, Rv. 253873 – 01; Sez. 5, n. 1760 del  13/12/2004, dep. 2005, Cerenza, Rv. 231291 – 01). 

La rilevata nullità se accolta produce l’effetto di travolgere gli atti successivi  assunti nella fase della convalida, per cui è richiesta la necessaria presenza del  difensore, ed il provvedimento conclusivo della fase; tra gli atti rilevanti è  compreso l’interrogatorio previsto dall’art. 391, comma 3, cod. proc. pen. 

Restano, invece, salvi gli effetti giuridici collegati alla richiesta che il P.M.  formula quando, oltre a richiedere la convalida della misura precautelare adottata  dalla polizia giudiziaria, chiede l’applicazione di misure cautelari nei confronti del  soggetto tratto in arresto (in quanto il provvedimento che statuisce in ordine alla  legittimità dell’operato della polizia giudiziaria e quello che dispone l’applicazione  delle misure cautelari non sono «in rapporto di connessione essenziale, trattandosi  di provvedimenti indipendenti ed autonomi l’uno dall’altro, sicché la nullità della  convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive»: Sez. 2,  n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449 – 03; Sez. 1, n. 43561 del  01/10/2004, Piccirillo, Rv. 231023 – 01) 

Va, però, rilevato che la nullità dell’interrogatorio può incidere  sull’efficacia della misura (arg. ex art. 302 cod. proc. pen., che prevede la perdita  di efficacia della custodia in carcere – e delle misure coercitive diverse dalla  custodia e di quelle interdittive, come stabilito da Corte cost. n. 95 del 4/4/2001 – ove l’interrogatorio non avvenga nei termini previsti dall’art. 294, comma 1 e 1  bis cod. proc. pen.); il che definisce l’interesse all’impugnazione dell’ordinanza di  convalida ritenuta illegittima per l’omesso avviso al difensore, in quanto  l’accertamento circa la violazione del diritto di difesa abilita la parte a dedurre,  dinanzi al giudice della misura cautelare, l’eventuale perdita di efficacia della  misura. (Cassazione sezione 2 sentenza numero 24335/2025).

Sulla base di queste considerazioni, la cassazione sezione 5 con la sentenza emessa in data 6 novembre 2025 (di prossima pubblicazione) ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida arresto emessa dal Tribunale penale di Roma sezione 6 il 5 agosto 2025 ed ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare disposta ordinando l’immediata liberazione dell’imputata.

In tema di omesso interrogatorio in sede di convalida arresto, recentemente la cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 28457/2025, in tema di misure cautelari personali, ha ricordato che l’omesso interrogatorio dell’indagato nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza dovuto a causa di forza maggiore, pur non impedendo la convalida dell’arresto e la contestuale applicazione di una misura coercitiva, impone il successivo espletamento dell’interrogatorio di garanzia nei termini di cui all’art. 294 cod. proc. pen., pena l’immediata perdita di efficacia dell’ordinanza genetica ex art. 302 cod. proc. pen.

Udienza convalida arresto, l’omesso interrogatorio dell’indagato non impedisce la convalida e la contestuale applicazione di una misura coercitiva, ma impone il successivo espletamento dell’interrogatorio di garanzia nei termini di cui all’art. 294 cod. proc. pen. (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA