Ordinanza cautelare annullata dal TDR per assenza di esigenze cautelari: inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione riguardo al quadro indiziario (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 34790/2025, 15/24 ottobre 2025, ha ribadito che non sussiste l’interesse dell’indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (cfr., Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, dep. 2022, Rv. 282534-01; Sez. 6, n. 9943 del 15/11/2006, dep. 2007, Rv. 235886-01).

L’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato.  Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione.

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all’esito del riesame, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora l’imputato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia. 

Si è precisato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01) che in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato. 

Nel caso in esame, alcuna allegazione in tal senso è stata prospettata attraverso la procura speciale in atti. 

Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse.

2 commenti

  1. Salve, volevo chiedere un informazione riguardo ad una pena accessoria.. È possibile? Grazie Giuseppe

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