L’avvocato che … “Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu” (Redazione)

Non basta querelare, fare un esposto, invocare una tutela in tema di whistleblowing o intentare una causa contro i componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina per poi ricusarli o chiederne l’astensione.

Il CNF con la sentenza numero 141/2025 ha ricordato che la pendenza di giudizio civile, disciplinare, penale attivato dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.

Nel procedimento disciplinare di chi esercita la professione forense i casi di astensione e ricusazione sono disciplinati dall’art. 6 del Regolamento CNF n. 2/2014 che prevede quanto segue: “I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti e devono astenersi per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale”.

L’art. 36 prevede come cause tassative di astensione e quindi di ricusazione le seguenti:

a) il giudice che ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti o un difensore è creditore o debitore di lui o del coniuge;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli art. 34 e 35 c.p.p. e dalle leggi di ordinamento giudiziario (incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento; incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio);

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

Per la ricusazione l’art. 37 c.p.p. aggiunge alle cause indicate anche quella dell’anticipazione del giudizio. Il quadro normativo per la ricusazione nel giudizio disciplinare di chi esercita la professione forense si completa con la norma posta dall’art. 7 del Regolamento CNF n. 2/2014 che prevede per la proposizione il termine di sette giorni dalla conoscenza dei motivi.

Ciò premesso, occorre valutare se i motivi di ricusazione proposti dal ricorrente rientrino nel quadro normativo indicato.

Dall’esposizione nell’atto di impugnazione emergono doglianze su frasi e condotte dei componenti ricusati che come correttamente ha statuito il CDD di Bologna non rientrano nelle tassative ipotesi previste dal quadro normativo richiamato.

I codici di rito assegnano ai Giudici la direzione dell’udienza e il Giudice che dirige indica le prescrizioni relative alla trattazione della causa, regola la discussione, regola i punti sui quali deve svolgersi, la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Non è raro che nella conduzione dell’udienza si possano creare divergenze, diversità di vedute, contrasti tra Giudice e difensore o parti; simili situazioni che possono essere determinate anche da eccessi di vis dialectica non sono idonee ad incidere sulla credibilità del giudicante o a determinare le ipotesi di ricusazione previste.

Se si potesse ancorare la ricusazione ai contrasti fisiologici, per la natura dialettica del processo, che possono sorgere in udienza, sarebbe agevole evitare il Giudice naturale, qualora questi non fosse gradito.

La grave inimicizia tra Giudice e parte che può giustificare l’astensione o la ricusazione è normalmente quella sussistente prima ancora che il procedimento si instauri e deve essere ancorata ad elementi oggettivi e verificabili.

Nessun rilievo ai fini della ricusazione può avere lo stato d’animo, il sentire soggettivo della parte o ancora l’uso strumentale di azioni, quando il giudizio è in corso, per invocare una causa di ricusazione.

La previsione soggettiva di una sentenza ingiusta non consente la fuga dal Giudice naturale, considerato che l’Ordinamento Giuridico assicura le soluzioni per contrastare le sentenze ingiuste attraverso le impugnazioni.

Nello specifico, l’inimicizia con l’Avv. [AAA] è ancorata dal ricorrente all’esposto da lui stesso presentato nei confronti dell’Avv. [AAA] dal quale discenderebbe che quest’ultimo è in conflitto di interessi e non può esercitare potere giudicante nei suoi confronti.

Correttamente il CDD di Bologna ha ritenuto che simili azioni unilaterali non possano determinare di per sé una causa di ricusazione.

Le sentenze della Cassazione penale richiamate dal CDD di Bologna hanno infatti affermato il principio che: “non può essere la denunzia penale o l’azione civile proposta dalla parte nei confronti del giudice a dare causa alla incompatibilità di questo perché entrambe sono riferibile esclusivamente alla parte e non al giudice e perché non può ammettersi che sia rimesso alla iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare” (Cass. pen. n. 8429/2007, n. 16924/2015). Nessuna rilevanza, quindi, ai fini ricusatori hanno le osservazioni del ricorrente con riferimento alle frasi che sarebbero state pronunciate in udienza, che vanno contestualizzate rispetto alle singole situazioni e che sicuramente non rientrano nelle ipotesi di anticipazione del giudizio o di inimicizia grave previste dall’art. 34. C.p.p.

Quanto al secondo motivo del ricorso relativo alla violazione del D.Lgs 24/2023, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto 5 dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)”, si osserva che deve ritenersi inammissibile.

La sussistenza o meno della violazione del D.lgs n. 24/2023 è un’indagine non pertinente ad un giudizio di ricusazione i cui binari normativi non possono che essere quelli tracciati dagli artt. 36 e 37 del c.p.p. in forza di quanto previsto dall’art. 6 del Reg. 2/2014 CNF.

Si osserva tuttavia che, per la richiamata disciplina del whistleblowing, le segnalazioni protette sono quelle relative a condotte illecite di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Come si evince anche dai commi 3 e 4 dell’articolo 3 del D.Lgs n.24/2023, i segnalanti protetti sono soggetti legati in chiave lavorativa e/o professionale all’amministrazione pubblica o all’ente privato in relazione al quale hanno segnalato le condotte illecite; così tra gli altri i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato (Lettera f, art. 3, comma 3).

È necessaria, ai fini della concreta applicabilità della protezione, l’esistenza di un rapporto giuridico tra il segnalante e il segnalato, e cioè l’inquadramento della segnalazione nell’ambito di un rapporto qualificato che ben giustifica la protezione contro eventuali ritorsioni e richiede, pertanto, rafforzate garanzie per chi voglia segnalare senza subirne indebite conseguenze.

Nel caso di specie tali circostanze, pacificamente, non ricorrono.

Il ricorrente è incolpato in un procedimento disciplinare e non è certo legato al segnalato da un rapporto giuridico tale da configurare l’applicabilità del d. lgs. n. 24/23.

Il procedimento disciplinare previsto dalla legge professionale forense offre all’incolpato tutte le garanzie necessarie per svolgere pienamente il diritto di difesa e per impugnare le decisioni ritenute ingiuste sino alla possibilità di adire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Le precisazioni formulate sono idonee anche a fare ritenere la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale.

Il ricorrente solleva infatti la questione di legittimità costituzionale relativamente agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 della L. 247/2012, disciplinanti il procedimento disciplinare forense, in ragione della mancata previsione di qualsivoglia tutela in tema di whistleblowing per chi svolge la professione forense e, al contempo, abbia segnalato illeciti.

La questione sollevata, per quanto si è già esposto, non assurge alla soglia della non manifesta infondatezza; le norme che regolano il procedimento disciplinare degli avvocati prevedono per l’incolpato le tutele necessarie nel rispetto di tutte le norme della Costituzione richiamate dal ricorrente: 2, 3, 4, 10 comma1, 24, 35 comma 1 e 111. 6 Per i rilievi esposti il ricorso deve ritenersi infondato e va confermata integralmente la decisione impugnata assunta dal CDD di Bologna in data 22 luglio 2024 e pubblicata in pari data

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 141 del 26 maggio 2025

Note:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 384 del 25 ottobre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 136 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 244 del 29 dicembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.