La Cassazione sezione 5 con ordinanza numero 35613/2025 (allegata al post) ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni in riferimento ll’interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.,
1) Se il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per reati per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo;
(2) Se l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi previsti da tale disposizione, integri una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc, pen., che possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame e da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia.
Data udienza: 15 January 2026
Riferimenti normativi: (Prima questione) Cod. proc. pen., artt. 291, 292, 309, 12, 18 e 371; Disp. att. cod. proc. pen., art. 130; legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2. (Seconda questione) Cod. Proc. Pen. artt. 291, 292, 309, 311, 182; legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2.
Ordinanza di rimessione: 35613/2025
