Giudizio immediato “custodiale” disposto in assenza dello stato custodiale: l’imputato che dopo la notifica chieda il rito abbreviato non può più far valere la nullità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 41156/2024, 23 ottobre/7 novembre 2025, ha affermato che l’imputato il quale, a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato “custodiale” per un reato per il quale manchi la condizione per l’instaurazione di tale rito costituita dallo stato custodiale dello stesso imputato, avanzi richiesta di giudizio abbreviato, non può poi fare valere il difetto della suddetta condizione in quanto ha accettato gli effetti del decreto e si avvalso delle facoltà al cui esercizio esso era preordinato.

Il decreto con cui sia stato disposto il giudizio immediato cosiddetto “custodiale”, ex art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione a un reato per il quale la custodia cautelare non è stata applicata è viziato da nullità a regime intermedio e non da nullità assoluta ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in particolare, in quanto non difetta l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 263697-01, con la quale è stato conseguentemente affermato che la suddetta nullità a regime intermedio è quindi soggetta alle condizioni e ai limiti di deducibilità che sono previsti all’art. 182, cod. proc. pen.).

Posto che, pertanto, il vizio de quo si deve inquadrare tra le nullità a regime intermedio, si devono ritenere applicabili le norme di cui all’art. 183, comma 1, cod. proc. pen., secondo le quali costituiscono cause di sanatoria delle nullità, per quanto qui interessa, l’accettazione degli effetti dell’atto (lett. a) e l’avvalimento delle facoltà al cui esercizio l’atto nullo è preordinato (lett. b).

Ne discende che, pur essendo stato il giudizio immediato “custodiale” instaurato, per il reato di cui al capo a) dell’imputazione, in difetto del presupposto dello stato custodiale dell’imputato, poiché il ricorrente ha successivamente chiesto il giudizio abbreviato anche per detto reato, egli non può più dedurre la nullità del decreto di giudizio immediato atteso che, chiedendo il giudizio abbreviato, ha accettato gli effetti di tale decreto e si è anche avvalso delle facoltà al cui esercizio esso era preordinato, con la conseguenza che risultano integrate entrambe le menzionate sanatorie di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 183 cod. proc. pen.

L’imputato non può, insomma, da un lato, chiedendo il giudizio abbreviato, accettare gli effetti e avvalersi delle facoltà che discendono dal decreto di giudizio immediato di cui pure assume la nullità e, poi, dall’altro lato, nell’instaurato giudizio abbreviato, eccepire l’insussistenza dei presupposti dello stesso decreto.

La Corte di cassazione ha del resto già avuto modo di affermare che, posto che l’instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l’esercizio dell’azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all’imputato il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., determinerebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio; tuttavia, tale nullità non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Rv. 277525-01; Sez. 2, n. 25938 del 17/05/2018, Rv. 272938-01).

Si deve pertanto conclusivamente affermare che l’imputato il quale, a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato “custodiale” per un reato per il quale manchi la condizione per l’instaurazione di tale rito costituita dallo stato custodiale dello stesso imputato, avanzi richiesta di giudizio abbreviato, non può poi fare valere il difetto della suddetta condizione in quanto ha accettato gli effetti del decreto e si avvalso delle facoltà al cui esercizio esso era preordinato.