Esigenza cautelare del pericolo di recidiva: la rilevanza dell’incensuratezza pregressa (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 30405/2025 ha ricordato che, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell’indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 5, n. 42784 del 23/5/2016, Castagna, Rv. 267956 – 01; Sez. 2, n. 4820 del 23/10/2012, dep. 2013, Mellucci, Rv. 255679 – 01).

Il motivo contrasta solo genericamente la valutazione del tribunale su questo aspetto, fondata adeguatamente sulla stabile disponibilità professionale dimostrata dall’indagata a servizio di una continuativa attività illecita e sul cospicuo vantaggio economico conseguitone: pertanto, deve essere disatteso.

Ricordiamo che la Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 26618/2025, in tema di misure cautelari personali, ha precisato che l’accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede: https://terzultimafermata.blog/2025/10/15/misure-cautelari-personali-pericolo-di-reiterazione-del-reato-definizione-dellattualita-e-concretezza-riccardo-radi/?fbclid=IwY2xjawN6ayhleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeDUyyOPNUui6BbtKmLGa68BW82TpaOUEApTDNusIqkv8NSSVlu6cXsjziU2I_aem_nbfOrhDXQNqNRTvOd5axCg