Nell’ambito del dibattito/scontro tra i sostenitori e gli oppositori della separazione delle carriere si agita la questione dell’Alta corte disciplinare cui, in caso di esito positivo del referendum prossimo venturo, sarà attribuita la giurisdizione disciplinare per i magistrati, oggi appannaggio della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
Tra gli argomenti valorizzati dagli oppositori c’è il timore, o addirittura la certezza, che questa modifica impatterà negativamente sull’autonomia e sull’indipendenza dei componenti dell’ordine giudiziario.
Ovvio corollario di questa tesi è che l’attuale sistema sia migliore di quello che verrà.
Come d’abitudine per Terzultima Fermata, proviamo a contribuire al dibattito partendo dal basso, esaminando cioè la fenomenologia concreta delle cose lì dove avvengono.
Oggi parliamo di ciò che avviene quando un magistrato ritarda il compimento degli atti propri delle sue funzioni.
A norma dell’art. 2, comma 1, lettera q, d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (meglio noto come Ordinamento disciplinare dei magistrati), costituisce un illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni “il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni”.
Subito dopo questo periodo, il legislatore delegato si è premurato di inserire un ulteriore inciso a scopo esplicativo: “si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto”.
Il successivo art. 3-bis, rubricato “Condotta disciplinare irrilevante”, sancisce nel suo unico comma che “L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza”.
Ancora di seguito, l’art. 3-ter, rubricato “Estinzione dell’illecito”, prevede al primo comma che “L’illecito disciplinare previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato” ed al secondo comma che “Il beneficio di cui al comma 1 può essere applicato una sola volta”.
A sua volta, l’appena citato comma 5-bis dispone che “Il capo dell’ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell’ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l’eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro.
La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all’esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati”.
Il complesso normativo fin qui descritto può essere così sintetizzato:
- il ritardo di un magistrato nel compimento di atti propri delle sue funzioni non è di per se stesso rilevante disciplinarmente;
- lo diventa solo se sia reiterato, grave e ingiustificato;
- vi è una presunzione relativa di non gravità, superabile attraverso la dimostrazione del contrario, nel caso in cui il ritardo sia contenuto entro il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto;
- alle ipotesi di ritardo, come a qualsiasi altra condotta di potenziale rilievo disciplinare, è applicabile la clausola generale di estinzione dell’illecito per scarsa rilevanza del fatto;
- le stesse ipotesi di ritardo godono poi di una speciale causa di estinzione legata al rispetto del piano di smaltimento adottato dal capo dell’ufficio ove opera il magistrato ritardatario; tale piano è previsto “al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell’ufficio”.
Pare di non esagerare se si attribuisce a questa disciplina un’intonazione robustamente protezionistica che attribuisce ai magistrati una posizione di privilegio rispetto a qualsiasi altro settore del pubblico impiego.
Si penserebbe che possa bastare, che non sia né necessario né opportuno aggiungere ulteriori presidi difensivi.
E invece no, se lo si pensasse si sbaglierebbe, perché ulteriori scudi sono stati introdotti dagli orientamenti interpretativi della Procura generale della Repubblica in sede di archiviazione e della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in sede giudiziale.
Ecco un esempio tratto dalla raccolta delle massime di archiviazione curata dalla citata Procura generale.
Si tratta di una statuizione, risalente al 23 gennaio 2024, inserita nella sezione degli illeciti disciplinari funzionali e le sono stati attribuiti i seguenti tag: giudice civile, ritardi nel deposito dei provvedimenti, scriminante di cui all’art. 3-bis del d. lgs. n. 109 del 2006, configurabilità, condizioni.
Questa è la massima: “Nel caso di ritardi nel deposito dei provvedimenti, pur gravi e reiterati, il fatto può ritenersi di scarsa rilevanza e comportare l’applicazione della scriminante di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006, quando gli stessi non abbiano fatto venire meno la fiducia e la considerazione delle parti che subiscono direttamente gli effetti dei ritardi medesimi e, per altro, non abbiano compromesso l’immagine del magistrato nell’ambiente giudiziario in cui egli opera in ragione della bassa incidenza oggettiva della reiterazione”.
Si apprende così che diventano parametri valutativi anche la fiducia e la considerazione delle parti sulle quali ricadono gli effetti dei ritardi e la mancata compromissione dell’immagine del magistrato nell’ambiente in cui opera.
Si accenna infine alla bassa incidenza oggettiva della reiterazione.
Tre criteri, uno dopo l’altro, e nessuno di essi è contemplato dalla normativa applicabile.
Che dire?
Dobbiamo ad Alessandro Manzoni, che la coniò nell’ode Il cinque maggio, una frase ancora oggi in uso: “ai posteri l’ardua sentenza”.
Quello che non si poteva prevedere è che versi immaginati per lasciare sospeso il giudizio sulla grandezza di Napoleone Bonaparte sarebbero tornati utili per parafrasare la giurisprudenza disciplinare dei magistrati: “Siete in ritardo sul deposito dei provvedimenti? Non ve ne fate un cruccio, lasciate ai posteri le vostre ardue sentenze”.
