Progetto di riforma dell’ordinamento disciplinare dei magistrati: e se, piuttosto che imporgli il silenzio, si puntasse su una robusta sforbiciata di avverbi e aggettivi? (Vincenzo Giglio)

La ventilata riforma dell’ordinamento disciplinare dei magistrati

Qualche tempo fa si è letto sulla stampa (si veda, tra i tanti, L’Unità, Nordio sferza le toghe e annuncia stretta disciplinare: “Più sobrietà”, a questo link) che, secondo il Ministro della Giustizia, On. Carlo Nordio, “è fermo intendimento del Governo rimettere mano al novero degli illeciti disciplinari previsti dalla legge”. 

Il Guardasigilli si propone di sanzionare “comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione giudiziaria”. 

Ciò perché “l’imparzialità della decisione deve declinarsi anche sotto il profilo della sua apparenza, imponendo sobrietà, irreprensibilità e riservatezza dei comportamenti individuali, così da evitare il rischio di apparire condizionabili o di parte … Purtroppo non può non constatarsi che sempre più frequentemente singoli esponenti dell’ordine giudiziario ritengono di poter assumere posizioni politiche o di poter partecipare ad iniziative su temi politicamente sensibili, con un atteggiamento di forte contrapposizione all’azione di Governo”.

In ogni caso “Non si tratta di negare ai magistrati i loro diritti ma di esercitarli in modo coerente con la terzietà della funzione giurisdizionale”.

Ognuno può farsi la sua opinione, la mia è che un’iniziativa del genere si muova lungo un crinale pericoloso, soprattutto se fosse concepita e poi applicata nel senso di intaccare la libertà di manifestazione del pensiero e di partecipazione democratica alla vita del Paese che spetta ai magistrati come a qualunque altro consociato.

Consigli non richiesti

Ciò detto in tutta chiarezza e onestà intellettuale, mi permetto di dare qualche consiglio non richiesto al Ministro Nordio: visto che il suo scopo è quello di prevenire e, ove occorra, sanzionare le compromissioni della credibilità personale, del prestigio e del decoro dei magistrati e del prestigio dell’intera istituzione giudiziaria, intervenga piuttosto sugli aggettivi, sugli avverbi, e qualche volta su intere frasi, e gli dia una robusta sforbiciata.

Mi riferisco anzitutto all’art. 2, comma 1, del vigente ordinamento disciplinare che tipizza gli illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni.

Elenco di seguito le fattispecie cui intendo riferirmi così come attualmente descritte, sbarrando le parti che propongo di eliminare.

c): la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d): i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

e) l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile ;

h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

m) l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;

o) l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

p) l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio in assenza dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto;

r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all’attività di servizio;

u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

cc) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

ff) l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza;

gg) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile; l’avere indotto l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti.

Passo adesso all’art. 3-bis dell’ordinamento disciplinare, rubricato “Condotta disciplinare irrilevante”, a norma del quale “L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza”.

Concordo sulla legittimità di questa esimente ma consiglierei di precisare che la scarsa rilevanza non può essere fondata sull’assenza di clamore, sull’occasionalità della condotta, sull’assenza di compromissione dell’immagine del magistrato, sull’assenza di lamentele sul suo operato e altre giustificazioni affini.

Consiglierei anche di prescrivere che, ove la condotta rilevante disciplinarmente abbia causato danni reali o potenziali a qualcuno (si pensi ad una persona scarcerata in ritardo per negligenza), quel qualcuno debba necessariamente essere interpellato e ascoltato così che si possa tenere conto dei riflessi che la vicenda ha prodotto nella sua vita.

Precisazione conclusiva

Gli interventi suggeriti non hanno alcuna attinenza alla libertà di manifestazione di pensiero e sono intesi esclusivamente ad eliminare o almeno attenuare l’impressione di privilegio castale provocata dalla formulazione letterale delle fattispecie citate la quale ha consentito nel tempo esiti disciplinari così distanti dal senso comune da apparire addirittura sconcertanti.

Essi sì, magari, servirebbero davvero a prevenire le compromissioni che tanto preoccupano il Ministro della Giustizia.