Maltrattamenti in famiglia: per la configurabilità non basta la “comune genitorialità” (Riccardo Radi)

la Cassazione chiarisce i presupposti del “rapporto familiare”.

La Cassazione penale, sezione 6 con la sentenza n. 35152 del 28 ottobre 2025, è intervenuta sul perimetro applicativo del delitto di maltrattamenti in famiglia, escludendone la configurabilità nei casi in cui autore e vittima non siano più conviventi, anche se uniti dalla comune genitorialità.

La Suprema Corte ha ritenuto che la semplice condivisione della responsabilità genitoriale non costituisca un “rapporto familiare” idoneo a integrare la fattispecie, poiché la norma richiede espressamente la convivenza. Gli obblighi verso il figlio previsti dall’art. 337-ter c.c. non creano infatti un vincolo relazionale tra i genitori tale da giustificare l’applicazione dell’art. 572 c.p.

Principio di diritto:

L’interpretazione estensiva del concetto di rapporto familiare, fondata sul solo legame di filiazione, contrasta con il principio di tassatività e con il divieto di analogia in malam partem.

La decisione contribuisce a tracciare con maggiore chiarezza i confini tra i reati di maltrattamenti e stalking, riservando il primo ai rapporti di effettiva comunanza di vita e affettività, e il secondo ai casi in cui il legame familiare o sentimentale sia ormai cessato.

Una pronuncia che segna un passo avanti nel processo di razionalizzazione dell’area dei reati di violenza domestica e di genere, ponendo un limite alle interpretazioni eccessivamente estensive dell’art. 572 c.p. e riaffermando il valore del principio di legalità.