L’avvocato non ha l’onere deontologico di continua consultazione delle mail ordinarie in arrivo (Redazione)

In tema di revoca del mandato inviato dall’assistito all’avvocato via e-mail.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 139/2025 ha sottolineato che a differenza della posta elettronica certificata (PEC), l’email ordinaria (PEO) non dà certezze sulla effettiva spedizione e ricezione del messaggio.

Inoltre, la prova di tali comunicazioni non può neppure ricavarsi addossando al destinatario delle stesse un preteso onere giuridico o deontologico di continua consultazione della casella di posta in arrivo, peraltro spesso intasata da messaggi effimeri e “spam” ovvero email spazzatura.

Nel caso di specie, trattavasi di una revoca del mandato che il cliente asseriva di aver inviato tramite email al proprio avvocato, il quale invece negava di averla ricevuta giacché continuava a svolgere l’incarico professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto non provata la revoca dell’incarico, prosciogliendo così l’avvocato dall’incolpazione in parte qua.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Gagliano), sentenza n. 139 del 26 maggio 2025

Nota:
Invece, sulla rilevanza deontologica dell’omesso o negligente controllo della propria casella PEC, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 134 del 18 aprile 2024.