Il giudice calendarizza le udienze e non rispetta il principio di lealtà processuale: la cassazione lo bacchetta.
La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 36075 depositata il 6 novembre 2025 ha stabilito che la violazione della calendarizzazione delle udienze prevista dall’articolo 477 comma 1 c.p.p., se pur non presidiata da sanzioni di natura processuale, nondimeno il mancato rispetto del calendario di udienza con la programmazione delle attività da svolgere può ricondursi nel perimetro applicativo dell’articolo 178, comma 1, lettera c), Cpp, e del principio della lealtà processuale che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento.
Nel caso esaminato, era stata stabilito era stato stabilito il rinvio dell’udienza per la sola calendarizzazione del processo con la precisazione che non si procederà a discussione.
Invece all’udienza successiva davanti altro giudice, quest’ultimo procedeva alla discussione facendo discutere l’avvocato d’ufficio nominato ai sensi dell’articolo 97 comma 4 cpp in sostituzione del legale di fiducia che non si era presentato, confidando nella calendarizzazione.
La Suprema Corte ha stabilito che integra una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lettera c), Cpp, la discussione avvenuta in un’udienza prevista per la sola calendarizzazione del processo, in assenza del difensore di fiducia anche per il mancato rispetto del principio di lealtà processuale, Cassazione a Sezioni Uunite numero 36258/2012.
