Notifica al difensore d’ufficio per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore di fiducia: nullità assoluta (Redazione)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 35873 depositata il 3 novembre 2025 (allegata al post), in tema di notificazioni, ha affermato che è affetta da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso, alla notificazione dell’atto indicato a norma dell’art. 157 cod. proc. pen..

Fattispecie relativa a giudizio in assenza svoltosi in primo grado antecedentemente alla vigenza dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nel testo novellato ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

La Suprema Corte ha richiamato alcuni principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore, sebbene d’ufficio: qualora quest’ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen., in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4-bis dell’art. 162 cit. di rendere, cioè, reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a procedimento penale e assistito da un difensore d’ufficio (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, Austin, Rv. 281198 – 01).

E, in via di stretta conseguenzialità, si è altresì precisato che le notifiche ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d’ufficio (nella specie, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso tale difensore d’ufficio) sono affette da nullità assoluta, ove quest’ultimo abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in quanto, benché non omesse, ma solo effettuate in forma diversa da quella prescritta, sono radicalmente inidonee ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all’imputato (Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Stroe, Rv. 283566 – 01).

Tali principi hanno trovato conferma anche nel diritto vivente successivamente formatosi, a mente del quale, ove l’imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d’ufficio e quest’ultimo non accetti l’elezione, la notificazione dell’atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall’art. 157 ed eventualmente dall’art. 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 01).

In tale ultimo arresto, peraltro, il Supremo organo della nomofilachia, operato un rinvio, tra l’altro, anche a Sez. U, n. 15498 del 2021, Lovric, ha precisato che, diversamente opinando, si profilerebbe il rischio di ricadute nel sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell’esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell’imputato, essendo compito del giudice accertare la rituale instaurazione del contraddittorio e la corretta costituzione del rapporto processuale, in modo da garantire che la mancata partecipazione dell’imputato sia ascrivibile alla conoscenza del processo e a una determinazione volontaria, in dipendenza della ricezione personale dell’atto di citazione a giudizio, oppure, secondo l’elencazione dell’art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen., di situazioni definibili quali “indici di conoscenza”.