La messaggistica whatsapp scambiata tra avvocato e cliente ha valore probatorio anche se contestata dal professionista.
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza numero 140/2025 (allegata al post), ha confermato la sospensione per mesi 4 sottolineando che la responsabilità disciplinare dell’incolpato ben può essere provata anche tramite i messaggi scambiati su whatsapp, che hanno valore probatorio anche nel caso in cui vengano contestati dalla parte nei confronti della quale sono prodotti, anche alla luce del principio del libero convincimento del giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite.
Nel caso di specie, l’incolato -sottoposto a procedimento disciplinare per inadempimento al mandato- aveva contestato l’esistenza di un incarico professionale, che tuttavia emergeva dalle comunicazioni whatsapp col cliente e allegate all’esposto.
Sul punto ricordiamo i precedenti già pubblicati: La messaggistica su whatsapp tra avvocato e assistito è utilizzabile in sede disciplinare come prova.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 139 pubblicata in data 21 settembre 2023 ha stabilito che: https://terzultimafermata.blog/2023/09/24/avvocato-attenzione-a-cio-che-scrivi-su-whatsapp-e-utilizzabile-in-sede-disciplinare-di-riccardo-radi/
Ed ancora, il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 376/2025 ha stabilito che i messaggi ‘whatsapp’ e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ‘ex post’ di detti flussi:https://terzultimafermata.blog/2025/04/23/avvocato-inchiodato-dalla-messaggistica-whatsapp-intrattenuta-con-il-cliente-redazione/
Nella sentenza del CNF, oggi in commento, si legge: “fra l’esponente e la ricorrente si è certamente instaurato un rapporto professionale perché dalla messaggistica intercorsa si fa riferimento alle udienze celebrate e, addirittura, ad una sentenza, peraltro mai depositata stante la mancanza del giudizio incardinato. In relazione poi al procedimento penale conclusosi con un provvedimento di archiviazione del Gip di Cosenza, a giudizio dell’incolpata tale circostanza avrebbe dovuto indurre il CDD ad emettere conforme provvedimento.
Le argomentazioni sul punto non possono essere accolte, come evidenziato nella decisione qui appellata, atteso che il procedimento disciplinare si svolge con motivazioni del tutto 4 autonome rispetto a quello penale, come peraltro ha puntualizzato il P.M. in relazione ai fatti che possono formare oggetto di rilievi di carattere deontologico.
Emerge, invece, una rappresentazione ben diversa del rapporto intercorso fra le parti che si sostanzia nel mancato espletamento del mandato ricevuto, dal quale emerge una condotta aggravata da affermazioni non veritiere rilasciate e riportate nella prodotta messaggistica.
A tal proposito e contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, i messaggi scambiati su whatsapp costituiscono una forma di prova legale e possono essere presentati come tale in un processo giudiziario in quanto assumono un valore probatorio anche nel caso in cui vengono contestate dalla parte nei confronti della quale vengono prodotti. (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/04/2023, n. 11197; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023)
La censura relativa al materiale probatorio acquisito, quindi, non coglie nel segno atteso che, in base a costante e uniforme giurisprudenza, in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta sulla scorta delle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali.
Dal compendio probatorio acquisito nel corso del procedimento dinanzi al CDD di Catanzaro emerge con palmare evidenza che tra le parti è intercorso un rapporto professionale finalizzato a richiedere il pagamento di differenze retributive e del TFR all’ex datore di lavoro della esponente e che l’incolpata non ha nemmeno provveduto ad inviare a quest’ultimo una formale costituzione in mora. Inoltre, elementi concordanti, scaturenti dalle dichiarazioni della Sig.ra [ESPONENTE] e dalla documentazione agli atti, inducono a ritenere l’effettivo rilascio della procura alle liti finalizzata alla instaurazione del giudizio, peraltro mai incardinato nonché una condotta ingannatoria posta in essere dall’avv. [RICORRENTE].
Il CDD di Catanzaro ha sanzionato l’odierna ricorrente per la violazione delle norme deontologiche sopra riportate con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi quattro.
Al fine di valutare la corretta dosimetria della sanzione applicata, in considerazione della gravità e della natura del comportamento deontologicamente non corretto che si appalesa dalla complessiva valutazione della fattispecie concreta, si rileva che nel caso in esame appare particolarmente intenso il grado della colpa pertanto risulta congrua la sanzione della sospensione di mesi quattro dall’esercizio della professione forense comminata all’incolpata dal CDD di Catanzaro con motivazione corretta ed immune da vizi, per tutto ciò il ricorso va rigettato con conseguente conferma della irrogata sanzione disciplinare della sospensione per mesi quattro dall’esercizio dell’attività professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 140 del 26 maggio 2025
Nota:
In senso conforme, Cass. SSUU n. 11197/2023, CNF n. 139/2023.
